Publicamus inoghe su testu de sa lege friulana noa subra sa limba chi diat pòdere èssere unu modellu de copiare finas in Sardigna si sos operadores linguìticos diant resèssere a non brigare tra issos pro cosas de pagu contu e a si presentare a sos polìticos unidos e non pro a unu a unu comente s'isprigu de lotas tribales chi durant galu a tempos de oe. In Friuli sunt resessidos a lu fàghere (sa limba istandard fiat giai normada sena abolotos in sa lege de su 96) e como ant otentu su prèmiu.
Nois galu tenimus problemas medas de ecuìvocos e estremagiogos chi faghent timire sa gente (ignorante) pro s'istandardizatzione. Meritu de cussos inteleltuales chi nd'ant prenu su logu de farsidades e faulas subra sa chistiones linguìsticas ponende impèigu a sa gente (e finas a sos operadores linguìsticos) de cumprèndere bene ite b'at de fàghere pro sa polìtica linguìstica. Ant fallidu in medas in Sardigna, prima de totu s'universidade, chi galu non resesset a formare insegnantes pro su sardu e, in prus de si che mandigare unu muntone di dinari, faghet dannu isparghinende "castronerias" linguìsticas antiscientìficas contras a su sardu.
Leghide custu materiale e meledade gente, meledade.
Atti consiliari Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
LEGGE REGIONALE
approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 23 novembre 2007
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<<Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana>>
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Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e dell’articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione tutela, valorizza e promuove l’uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale. La Regione promuove la ricerca storica ed esercita una politica attiva di conservazione e sviluppo della cultura e delle tradizioni, quali componenti essenziali dell’identità della comunità friulana.
2. Con la presente legge la Regione promuove e sostiene le iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l’uso della lingua friulana nel territorio di riferimento.
3. La presente legge è finalizzata ad ampliare l’uso della lingua friulana nel territorio di riferimento, nel rispetto della libera scelta di ciascun cittadino. I servizi in lingua friulana che gli enti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi assicurano sono opportunità per i cittadini che vi aderiscono in base alla propria libera scelta.
4. La Regione, nell’ambito delle competenze statutarie, promuove e incentiva, altresì, la conoscenza e l’uso della lingua friulana presso le comunità dei corregionali in Italia e nel mondo.
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e germanofona, attua le politiche della Regione a favore delle diversità linguistiche e culturali.
Art. 2
(Principi)
1. Con la presente legge la Regione concorre nell’ambito delle proprie competenze all’attuazione dei principi espressi:
a) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
b) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
c) dallo Strumento dell’Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
d) dai documenti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall’Italia in materia di tutela delle lingue;
e) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992;
f) dall’articolo 3 del Trattato costituzionale dell’Unione Europea, ratificato dal Parlamento italiano con legge 7 aprile 2005, n. 57 (Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004).
2. La presente legge attua i principi della legislazione statale in materia, e in particolare della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e del decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), tenuto conto dei principi e disposizioni della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie).
Art. 3
(Territorio di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano delimitato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15/1996.
2. Quando la minoranza linguistica friulana è distribuita su territori provinciali diversi può costituire organismi di coordinamento e di proposta che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
3. Particolari iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico friulano possono essere sostenute dalla Regione anche in aree escluse dal territorio di cui al comma 1.
4. La Regione può stipulare intese con la Regione Veneto allo scopo di sostenere la lingua friulana nelle aree friulanofone in essa presenti.
Art. 4
(Rapporti con le altre comunità linguistiche)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di collaborazione tra le istituzioni friulane e quelle delle comunità ladine del Veneto e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché della comunità romancia del Cantone dei Grigioni della Federazione elvetica in particolare nei settori della linguistica, dell’istruzione, della formazione e dei mezzi di informazione.
2. La Regione promuove, altresì, rapporti di collaborazione tra le minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona presenti sul territorio regionale e tra le loro istituzioni e sostiene progetti comuni che valorizzano le diversità linguistiche e culturali.
Art. 5
(Uso della grafia ufficiale di lingua friulana)
1. È assunta come grafia ufficiale della lingua friulana quella definita ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 15/1996.
2. La grafia della lingua friulana può essere modificata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Agenzia per la lingua e la cultura friulana (ARLeF), d’intesa con le Università di Udine e di Trieste.
3. La Regione promuove e sostiene l’uso della grafia ufficiale della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, nella concessione dei contributi e finanziamenti previsti in applicazione della presente legge, anche se non specificato nei relativi bandi. L’uso di varianti locali nei testi scritti non costituisce causa di esclusione da finanziamenti e contributi pubblici.
4. Gli atti e documenti in lingua friulana della Regione, degli enti locali e loro enti strumentali e concessionari di pubblici servizi sono redatti nella grafia ufficiale.
Capo II
Uso pubblico lingua friulana
Art. 6
(Uso pubblico della lingua friulana)
1. L’uso della lingua friulana è consentito nei rapporti con gli uffici degli enti locali e dei loro enti strumentali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3.
2. Nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati.
3. Quando un’istanza è avviata in lingua friulana la risposta è effettuata dagli enti di cui ai commi 1 e 2 anche in tale lingua.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai concessionari di servizi pubblici degli enti indicati ai commi 1 e 2, operanti nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3.
5. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, anche in forma associata, l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 3.
6. In nessun caso l’uso della lingua friulana nei procedimenti amministrativi può comportare l’aggravio o il rallentamento degli stessi.
7. Gli enti interessati provvedono all’applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell’ambito dei piani di politica linguistica di cui all’articolo 27.
Art. 7
(Certificazione linguistica)
1. La conoscenza della lingua friulana è attestata da una certificazione linguistica rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati.
2. La certificazione linguistica è aperta a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti ai sensi del comma 3.
3. Le modalità, i criteri e i requisiti per conseguire la certificazione linguistica sono definiti, tenuto conto delle proposte dell’ARLeF, con regolamento regionale da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. L’ARLeF promuove l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di lingua friulana.
5. L’elenco dei soggetti pubblici e privati abilitati al rilascio della certificazione linguistica è compilato dalla Regione, su proposta dell’ARLeF, ed è aggiornato annualmente.
6. Al fine di promuovere il conseguimento della certificazione linguistica da parte del personale del comparto unico regionale, l’ARLeF, di concerto con i singoli enti, promuove l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e ne favorisce la frequenza anche attraverso appositi incentivi al personale.
Art. 8
(Atti e informazioni di carattere generale)
1. Gli atti comunicati alla generalità dei cittadini dai soggetti di cui all’articolo 6, sono redatti, oltre che in italiano, anche in friulano.
2. I soggetti di cui all’articolo 6 effettuano la comunicazione istituzionale e la pubblicità degli atti destinata al territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3 in italiano e in friulano.
3. La presenza della lingua friulana è comunque garantita anche nella comunicazione istituzionale e nella pubblicità degli atti destinata all’intera regione.
4. Il testo e la comunicazione in lingua friulana hanno la stessa evidenza, anche tipografica, di quelli in lingua italiana.
5. Gli enti interessati provvedono all’applicazione progressiva delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell’ambito dei piani di politica linguistica di cui all’articolo 27.
Art. 9
(Organismi elettivi e collegiali)
1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 482/1999, nei comuni che rientrano nella delimitazione di cui all’articolo 3, i componenti dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell’amministrazione stessa hanno diritto di usare, nell’attività degli organismi medesimi, la lingua friulana.
2. Il comma 1 trova altresì applicazione per i consiglieri regionali, nonché per i componenti dei consigli delle associazioni intercomunali e delle unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Province che comprendono Comuni nei quali è riconosciuta la lingua friulana.
3. Le modalità per garantire la traduzione a coloro che non comprendono la lingua friulana sono disciplinate dagli enti di cui ai commi 1 e 2 con disposizioni dei piani di politica linguistica di cui all’articolo 27, nel cui ambito può essere prevista la ripetizione degli interventi in lingua italiana ovvero il deposito contestuale dei testi tradotti in forma scritta.
Art. 10
(Cartellonistica in lingua friulana)
1. Nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3, i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative dei soggetti di cui all’articolo 6 sono corredati della traduzione in lingua friulana con pari evidenza grafica dell’italiano.
2. I soggetti di cui all’articolo 6 usano la lingua friulana con pari evidenza grafica dell’italiano anche nelle scritte esterne, nei supporti visivi e nei mezzi di trasporto. Qualora nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico siano previsti servizi automatici di comunicazione vocale, questi sono forniti anche in lingua friulana.
3. Nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la cartellonistica stradale reca i toponimi anche in lingua friulana, secondo le modalità previste dall’articolo 11.
4. I soggetti di cui all’articolo 6 si adeguano alle previsioni del presente articolo, secondo i progetti obiettivo annuali, nell’ambito dei piani di politica linguistica di cui all’articolo 27.
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Art. 11
(Toponomastica in lingua friulana)
1. La denominazione ufficiale in lingua friulana di comuni, frazioni e località è stabilita dalla Regione, su proposta dell’ARLeF, tenuto conto delle varianti locali, e d’intesa con i Comuni interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua friulana e ogni altra questione generale concernente i toponimi e gli idronimi in lingua friulana sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, punto 3) dello Statuto speciale, i soggetti di cui all’articolo 6 utilizzano entro l’area delimitata ai sensi dell’articolo 3, accanto alla denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana dei comuni, delle frazioni e delle località, definita ai sensi del comma 1.
4. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati al fine di promuovere l’uso delle denominazioni ufficiali in lingua friulana.
5. Gli enti locali possono stabilire, su conforme delibera dei propri consigli elettivi, di adottare l’uso dei toponimi bilingui o di toponimi nella sola lingua friulana. La denominazione prescelta diviene la denominazione ufficiale a tutti gli effetti.
Capo III
Interventi nel settore dell’istruzione
Art. 12
(Lingua friulana ed educazione plurilingue)
1. L’apprendimento e l’insegnamento della lingua friulana sono inseriti all’interno di un percorso educativo plurilingue che prevede, accanto alla lingua italiana, la compresenza di lingue minoritarie storiche e lingue straniere. Il percorso educativo plurilingue costituisce parte integrante della formazione a una cittadinanza europea attiva e di valorizzazione della specificità della Regione.
2. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 482/1999, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni delimitati ai sensi dell’articolo 3, la lingua friulana, è inserita nel percorso educativo, secondo le modalità specifiche corrispondenti all’ordine e grado scolastico, tenendo conto dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002.
3. Fatta salva l’autonomia degli istituti scolastici, al momento dell’iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell’istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell’insegnamento della lingua friulana. L’opzione espressa è valida per la durata rispettivamente, della scuola dell’infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado e può essere modificata, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, all’inizio di ciascun anno scolastico.
Art. 13
(Coordinamento inter-istituzionale)
1. La Regione collabora con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di garantire un armonico inserimento della lingua friulana nel sistema scolastico e di coordinare le iniziative di politica linguistica in ambito educativo.
2. La Regione, in collaborazione con le autorità scolastiche e nel rispetto dell’autonomia scolastica, promuove il coordinamento tra le istituzioni scolastiche, favorisce la costituzione di reti di scuole e l’individuazione di scuole polo sul territorio.
3. La Regione collabora e stipula convenzioni per l’istituzione permanente di percorsi di aggiornamento e formativi abilitanti, comprensivi di azioni per la formazione iniziale e in servizio, per la scuola di specializzazione, per corsi di master e di dottorato di ricerca, per l’insegnamento o l’uso della lingua friulana secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 482/1999.
4. E’ istituita la Commissione permanente per l’insegnamento della lingua friulana, presso la Direzione centrale competente, al fine di assicurare il coordinamento dell’attività svolta dalle diverse istituzioni nell’attuazione della presente legge.
5. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione.
Art. 14
(Ambito di applicazione nelle scuole)
1. Nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 59/1997), le scuole situate nei Comuni delimitati ai sensi dell’articolo 3 individuano, nella programmazione dell’insegnamento della lingua friulana, anche in aderenza alle specificità del contesto socio-culturale, il modello educativo da applicare.
2. Con regolamento di attuazione emanato, sentito l’Ufficio scolastico regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002 e del decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47, definisce il piano applicativo di sistema con le articolazioni e le specificità relative ai vari ordini e gradi scolastici indicati all’articolo 12, comma 2. L’insegnamento della lingua friulana è garantito per almeno un’ora alla settimana per la durata dell’anno scolastico, nell’ambito della quota di flessibilità dell’autonomia scolastica.
3. Nella programmazione dell’insegnamento della lingua friulana da parte delle istituzioni scolastiche sono comprese le modalità didattiche che assumono come modello di riferimento il metodo basato sull’apprendimento veicolare integrato delle lingue.
4. Nelle scuole secondarie di secondo grado, è promossa la programmazione dell’insegnamento della lingua friulana nell’ambito dei progetti di arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
Art. 15
(Sostegno finanziario alle scuole e verifica)
1. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 14, la Regione provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero delle ore di insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana rilevate e comunicate dall’Ufficio scolastico regionale. I trasferimenti finanziari, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono destinati alle spese per i docenti impegnati nell’attuazione della presente legge e per le spese organizzative delle scuole. Tali risorse sono utilizzate nel rispetto delle normative e dei contratti di lavoro vigenti.
2. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative di cui all’articolo 14, commi 3 e 4.
3. L’ARLeF, sulla base delle esigenze annualmente individuate, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, propone le modalità di applicazione delle misure di sostegno finanziario previste per le istituzioni scolastiche, valorizzando quelle che applicano i modelli di insegnamento della lingua friulana più avanzati, all’interno di un quadro plurilingue, secondo lo standard europeo.
4. In collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, l’ARLeF verifica e valuta annualmente, secondo modalità concordate, lo stato di applicazione dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche, la ricaduta sulle competenze degli studenti e la risposta delle famiglie.
5. Le singole scuole concorrono alla verifica e valutazione annuale dell’insegnamento e dell’uso della lingua friulana mediante le generali attività di verifica e valutazione svolte dalle scuole stesse.
Art. 16
(Materiale didattico)
1. La Regione sostiene la produzione di materiale didattico per l’insegnamento della e nella lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, elaborato secondo le linee indicate dall’ARLeF.
Art. 17
(Docenti)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 223/2002, per definire il quadro delle necessità di organico nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3, la Regione collabora con l’Ufficio scolastico regionale al fine di accertare le risorse di personale docente con competenze nella lingua friulana in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione, per l’assunzione della dichiarazione di disponibilità individuale degli insegnanti.
2. La Regione garantisce e sostiene i percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti di e in lingua friulana mediante convenzioni con le Università del territorio regionale.
3. La Regione adotta le misure finanziarie atte a sostenere la formazione all’approccio Content and Language Integrated Learning (CLIL) in lingua friulana, individuando adeguati percorsi formativi con le Università competenti, con l’Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni scolastiche.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di stato giuridico del personale docente e dal contratto di lavoro del personale, la Regione, d’intesa con le autorità scolastiche, sentite le organizzazioni sindacali, provvede a istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l’insegnamento della lingua friulana.
5. Con regolamento regionale da emanare di concerto con l’Ufficio scolastico regionale sono definite le modalità per l’accesso all’elenco di cui al comma 4 e per l’utilizzo del personale docente iscritto all’elenco medesimo.
Art. 18
(Interventi di promozione)
1. La Regione realizza iniziative d’informazione e di sensibilizzazione rivolte alle famiglie per diffondere la conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche del piano di introduzione della lingua friulana nel sistema scolastico.
2. Secondo le disposizioni della legge 482/1999, la Regione concorre a sostenere le iniziative di insegnamento della lingua friulana rivolte agli adulti, attivate dall’Università di Udine, dalle scuole e da altri soggetti riconosciuti.
3. La Regione promuove corsi e iniziative specifiche dedicate all’insegnamento della lingua friulana per gli immigrati presenti nelle aree delimitate.
4. La Regione può sostenere l’insegnamento della lingua friulana anche nelle istituzioni scolastiche presenti nei territori esclusi dalla delimitazione di cui all’articolo 3 comma 1.
5. Forme particolari di promozione, avvicinamento e insegnamento della lingua friulana sono attivate per le popolazioni di origine friulana residenti all’estero.
6. Con regolamento regionale sono disciplinati i requisiti, le modalità e i criteri per il sostegno finanziario degli interventi previsti dal presente articolo. Il regolamento è emanato, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La Commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta di parere; decorso tale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 19
(Insegnamento volontario della lingua friulana)
1. Al fine di favorire l’apprendimento e l’uso della lingua friulana da parte dei cittadini, la Regione promuove l’attività di volontariato per l’insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità del comma 1, è istituito presso l’ARLeF, il registro dei volontari per l’insegnamento della lingua friulana.
3. Possono essere riconosciuti volontari le persone maggiorenni di madrelingua friulana che dichiarano la propria disponibilità a effettuare a titolo gratuito, secondo modelli organizzativi e con modalità operative definite dell’ARLeF, attività dirette a diffondere la conoscenza e l’uso della lingua friulana.
Capo IV
Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione
Art. 20
(Radio e televisione)
1. La Regione sostiene la produzione di materiali audiovisivi in lingua friulana allo scopo di darne massima diffusione.
2. Nel settore televisivo, la Regione, sostiene la produzione e l’emissione di programmi in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. Il sostegno è proporzionato alla copertura territoriale e alle modalità di inserimento nel palinsesto. I fondi sono impegnati almeno per il 75 per cento per la produzione di cui almeno il 60 per cento è realizzata da produttori indipendenti.
3. La Regione sostiene le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi in lingua friulana. Il sostegno è proporzionato alla percentuale di programmi trasmessi in lingua friulana e a quelli prodotti in proprio.
4. Nell’ambito delle proprie competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzativi e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano statale di assegnazione delle frequenze e per l’installazione di reti e di impianti per l’emittenza radiotelevisiva, la Regione sostiene e favorisce le emittenti televisive e radiofoniche che utilizzano la lingua friulana in almeno il 25 per cento della propria programmazione.
5. Nei mezzi di comunicazione audiovisivi della Regione è garantita un’adeguata presenza della lingua friulana.
Art. 21
(Stampa e altre produzioni)
1. La Regione incentiva e sostiene le pubblicazioni periodiche scritte interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni. La Regione può stipulare, altresì, convenzioni con case editrici di quotidiani e periodici di informazione maggiormente diffusi che garantiscono un’informazione regolare e di qualità in lingua friulana utilizzando la grafia ufficiale.
2. La Regione, altresì, sostiene:
a) l’edizione, la distribuzione e la diffusione di libri e pubblicazioni in formato cartaceo, informatico o multimediale interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni;
b) la produzione e la diffusione di opere cinematografiche, teatrali e di musica cantata interamente o prevalentemente in lingua friulana, nelle sue diverse espressioni.
3. Nelle pubblicazioni periodiche della Regione è garantita un’adeguata presenza della lingua friulana.
Art. 22
(Internet e nuove tecnologie)
1. La Regione incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell’ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet, in formato testuale e audiovisivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene con misure adeguate la ricerca, la produzione, la commercializzazione e l’uso di strumenti informatici e tecnologici in lingua friulana tesi a un uso corretto della lingua.
3. La Regione favorisce, inoltre, l’uso della lingua friulana nei siti internet degli enti pubblici di cui all’articolo 6 e dei soggetti privati ai quali si riconosca una significativa funzione sociale.
4. Il sostegno regionale è subordinato all’uso della grafia ufficiale, con evidenza grafica dei testi in lingua friulana non inferiore a quella di eventuali altre lingue presenti nel sito e alla qualità della produzione, secondo la valutazione e i criteri fissati dall’ARLeF.
Art. 23
(Regolamento per gli interventi nel settore dei mezzi di comunicazione)
1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalità per l’attuazione degli interventi di sostegno previsti dalle disposizioni del presente Capo.
Capo V
Interventi a favore delle realtà associative
Art. 24
(Realtà associative)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti pubblici e privati che svolgono un’attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un’adeguata organizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene l’attività dei soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito l’ARLeF, con specifici finanziamenti, di entità proporzionata all’attività di ciascuno, determinati annualmente con norma di legge finanziaria regionale.
3. La Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane – Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine - un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali.
Capo VI
Programmazione
Art. 25
(Piano generale di politica linguistica)
1. Il Piano generale di politica linguistica (PGPL) è definito di norma ogni cinque anni per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) garantire ai cittadini di lingua friulana l’esercizio dei diritti linguistici;
b) promuovere l’uso sociale della lingua friulana e il suo sviluppo come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna;
c) perseguire una politica linguistica unitaria, mediante il coordinamento delle azioni programmate da altri enti e istituzioni pubbliche e private;
d) stabilire le priorità degli interventi regionali nel settore dell’istruzione;
e) fissare criteri e priorità per interventi nel settore dei mezzi di comunicazione e per il sostegno alle realtà associative.
2. Il PGPL è suddiviso per tipologie di soggetti. Per ogni tipologia sono previste specifiche aree di intervento e, per ognuna di esse, progetti obiettivo alternativi.
3. Il PGPL stabilisce, altresì, le modalità di valutazione delle iniziative realizzate e gli strumenti di verifica dei risultati raggiunti da ogni soggetto.
4. Il PGPL è proposto dall’ARLeF ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 26
(Piano delle priorità di intervento)
1. In base al PGPL e tenendo conto delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell’ARLeF, adotta annualmente il Piano delle priorità di intervento, contenente gli obiettivi da raggiungere nell’anno.
2. Il Piano delle priorità di intervento stabilisce quali iniziative previste dalla presente legge sono ritenute prioritarie e quante risorse sono destinate a ciascun settore o gruppo di interventi.
3. Il Piano delle priorità di intervento è corredato dei relativi bandi e indica le procedure per la presentazione di progetti per i quali viene richiesto il finanziamento.
4. Al fine di garantire la trasparenza, al piano sono allegati anche i criteri di massima per la valutazione di progetti.
Art. 27
(Piani di politica linguistica)
1. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi approvano ogni cinque anni, un Piano speciale di politica linguistica (PSPL) al fine di stabilire, sulla base del Piano generale di politica linguistica (PGPL), i progetti obiettivo da raggiungere annualmente nell’ambito di ogni area di intervento, con scadenze che in nessun caso potranno superare la durata del piano stesso.
2. La Regione, gli enti locali e i concessionari di pubblici servizi prevedono nei piani speciali di politica linguistica l’adeguamento progressivo dell’organizzazione e delle strutture tecniche per dare attuazione a quanto previsto nel Capo II.
3. L’approvazione e la conforme applicazione dei Piani speciali di politica linguistica costituiscono per gli enti locali e per i concessionari di pubblici servizi condizioni per l’ottenimento dei finanziamenti di cui alla presente legge negli anni successivi.
Capo VII
Attuazione e verifica
Art. 28
(Agenzia regionale per la lingua e la cultura friulana – Commissione per l’uso sociale della lingua friulana)
1. La Regione individua nell’Agenzia regionale per la lingua e la cultura friulana (ARLeF), l’organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell’attuazione degli interventi della presente legge.
2. All’ARLeF compete in particolare:
a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;
c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l’assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell’applicazione della presente legge;
d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all’articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d’Europa del novembre 2001;
e) verificare annualmente l’impatto delle iniziative sostenute sull’uso della lingua friulana.
3. Per la definizione degli indirizzi di politica linguistica, l’ARLeF si avvale della Commissione per l’uso sociale della lingua friulana, nominata con decreto del Presidente della Regione.
4. La Commissione composta da rappresentanti delle categorie economiche e produttive, degli ordini professionali e delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio delimitato ai sensi dell’articolo 3, è istituita presso l’ ARLeF con funzioni consultive e di proposta.
Art. 29
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni annuali sullo stato d’attuazione della presente legge, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Le relazioni, anche sulla base delle verifiche effettuate e delle informative prodotte dall’ARLeF, rispondono ai seguenti quesiti:
a) quali sono le scelte adottate dai diversi soggetti nei Piani speciali di politica linguistica rispetto agli obiettivi fissati nel Piano generale e quali gli interventi realizzati, con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato;
b) quali sono le criticità riscontrate nella programmazione e gestione dei diversi interventi, avuto anche riguardo alle scelte allocative delle risorse disponibili;
c) quale è lo stato di applicazione dell’insegnamento della lingua friulana nelle istituzioni scolastiche e quali percorsi formativi di livello universitario sono stati attivati per l’abilitazione all’insegnamento del friulano.
3. Ogni cinque anni, prima della presentazione alla competente Commissione consiliare del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo, la Giunta presenta al Consiglio un rapporto sui risultati ottenuti in termini di ampliamento dell’uso della lingua friulana. In particolare il rapporto contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura gli interventi realizzati hanno contribuito a rafforzare l’esercizio del diritto all’uso della lingua friulana nel territorio di riferimento rispetto alla situazione antecedente all’entrata in vigore della presente legge, specie nei rapporti con le amministrazione regionale, amministrazioni locali e i concessionari di pubblici servizi;
b) quali sono state le eventuali variazioni alla delimitazione del territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano;
c) quale è stata la risposta data dalle famiglie nella scelta dell’insegnamento della lingua friulana e quale è la loro opinione circa la ricaduta sulle competenze degli alunni e degli studenti, in particolare riguardo alle iniziative di uso veicolare della lingua friulana per l’apprendimento di altre discipline.
4. Le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l’esame. Gli esiti della valutazione del Consiglio costituiscono riferimento per le scelte del Piano generale di politica linguistica per il quinquennio successivo.
Art. 30
(Conferenza di verifica e di proposta)
1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca, almeno una volta ogni cinque anni, e comunque non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura, una Conferenza di verifica e di proposta per verificare l’attuazione della presente legge.
2. Sono invitati alla Conferenza i componenti del Consiglio e della Giunta regionale, i rappresentanti degli uffici e servizi regionali interessati all’attuazione della presente legge, i componenti degli organi istituzionali dell’ARLeF, nonché i rappresentanti degli enti locali, dell’Università di Udine, delle istituzioni scolastiche, delle realtà associative riconosciute in base all’articolo 24 e dei mezzi di comunicazione.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai capigruppo, sentito il Presidente dell’ARLeF, stabilisce l’ordine del giorno e le modalità di svolgimento della Conferenza.
Capo VIII
Norme transitorie e finali
Art. 31
(Norme transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 17, comma 5, le istituzioni scolastiche continuano ad avvalersi per l’insegnamento della lingua friulana del personale docente individuato secondo le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Ai fini dell’articolo 24, in sede di prima applicazione della presente legge, sono confermati i soggetti attualmente riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 15/1996 e trova applicazione il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 0178/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la concessione delle sovvenzioni e i criteri per la ripartizione delle relative risorse destinate a favore degli enti riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b) e comma 2 bis della legge regionale 15/1996 recante norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane).
Art. 32
(Norme finali)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, possono essere apportate variazioni alla delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15/1996 entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le variazioni sono disposte su conformi deliberazioni dei Consigli comunali dei territori interessati, espressamente motivate con riferimento alla valutazione della consistenza della quota di popolazione parlante la lingua friulana e dell’incidenza dell’uso della lingua stessa nell’ambito territoriale comunale, approvate con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti. La deliberazione consiliare è posta a base del provvedimento di variazione, salvo nei casi in cui, nel termine indicato al comma 1, pervengano contrarie segnalazioni da parte di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi.
Art. 33
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni della legge regionale 15/1996:
a) articolo 4;
b) articolo 11;
c) articolo 11 bis, comma 2;
d) articolo 12;
e) articolo 13, comma 3;
f) articolo 14, commi 1, 2 e 3;
g) articolo 27;
h) articolo 28.
2. Sono abrogati i commi 78, 79 e 80 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).
3. E’ abrogata la lettera c), del comma 66, dell’articolo 6 della legge 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).
4. Sono abrogati i commi 2 e 11 dell’articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativa della legge regionale 15/1996).
5. E’ abrogato il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativa dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999).
Art. 34
(Norme finanziarie)
1. Al finanziamento delle azioni e degli interventi previsti dalla presente legge si provvede ai sensi e sulla base delle disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nelle materie indicate dalla legge stessa, con oneri a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
UPB 8.4.300.1.310 - capitoli 417, 5536 e 5543;
UPB 8.4.300.1.1901 - capitolo 5567 e capitolo 5572 relativo a fondi statali.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, con norme di legge finanziaria annuale possono essere disposti interventi specificamente finalizzati all’attuazione di azioni previste dalla presente legge e autorizzati corrispondenti appositi stanziamenti, anche a valere sulle assegnazioni annuali di fondi statali trasferiti alla Regione ai sensi della legge 482/1999 e del decreto legislativo 223/2002.
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