© LimbaSarda 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/10/2005 Istatutu Sardu

Sa Sardigna? Una "Comunidade"


Sa Regione at presentau su testu provvisòriu de Istatutu nou regionale. Sa Sardigna est decradada una "Comunidade", sa limba est "elementu costitutivu de s'identidade". Proponeus su testu cumpletu. 



TITOLO I 
PRINCIPI 
Art. 1 (Oggetto) 1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, disciplina i principi fondamentali per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ordinamento regionale e locale, i rapporti fra la Regione, i Comuni e le Province, la forma di governo della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e il referendum regionale.

Art. 2 (Comunità regionale) 1. La Comunità sarda è costituita dai Comuni, dalle Province e dalla Regione. Ne fanno parte gli uomini e le donne che si riconoscono in essa per nascita, per tradizione familiare, per legami di natura culturale, economica e sociale con il territorio e con gli altri componenti della Comunità.
2. I Comuni, le Province e la Regione collaborano lealmente fra di loro per la cura degli interessi unitari della Comunità sarda, ne valorizzino la cultura, rispettando le diverse identità territoriali, ne promuovono la civile e la pacifica convivenza, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ne perseguono e organizzano l’autogoverno e ne garantiscono l’inclusione nella Comunità italiana ed europea attraverso idonee forme di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle rispettive scelte politiche. 3. I compiti e le funzioni dei comuni, delle province e della Regione sono stabiliti secondo in principio di sussidarietà.

Art. 3 (Identità e valori) 1. La Regione rappresenta l’identità istituzionale unitaria del popolo sardo. 2. Sono elementi costitutivi della identità della Sardegna l’insularità, la vocazione mediterranea, l’ambiente e il paesaggio, la lingua e le molteplici espressioni culturali dei suoi territori. Essi sono fattori imprescindibili per lo sviluppo civile, sociale ed economico della Comunità sarda.
3. L’autonomia della Regione si attua, in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia, secondo i valori fondamentali della libertà, della pari dignità sociale e di genere, dell’eguaglianza delle persone, della solidarietà e della tolleranza, nel riconoscimento del valore dell’istruzione, del lavoro e della libera iniziativa economica. 4. La regione riconosce la specificità dei piccoli comuni quali portatori di un peculiare patrimonio di tradizioni locali, cultura ed identità. Ne promuove l’associazionismo, la tutela e la valorizzazione anche al fine di contrastarne lo spopolamento. 5. La Regione riconosce le minoranze storiche e linguistiche presenti in Sardegna e ne promuove, tutela e valorizza le attività e le tradizioni. 6. La Regione riconosce, quale strumento di comunicazione e patrimonio della Comunità, la lingua sarda nelle sue varietà locali e le altre parlate della Regione. 7. La Regione riconosce ai cittadini la facoltà di utilizzare in atti ed interventi pubblici i diversi idiomi peculiari del territorio. Hanno valore giuridico gli atti in lingua italiana.
8. I componenti degli organi politici della Regione possono usare, nelle attività consiliari, la lingua sarda.
9. La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con i sardi residenti all’estero e con le loro famiglie e associazioni, ne promuove la partecipazione alla vita della Comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei luoghi di residenza e ne agevola l’eventuale rientro e reinserimento in Sardegna. Riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella Comunità regionale delle persone immigrate.

Art. 4 (Lo sviluppo della Comunità) 1. La Regione promuove lo sviluppo integrato della Comunità e favorisce il passaggio ad una società e ad un’economia fondate sulla conoscenza e sull’innovazione. Sostiene la piena occupazione, la solidarietà e la coesione sociale, la protezione dell’ambiente secondo una prospettiva di crescita sostenibile, orientando a tali fini l’utilizzo prioritario delle risorse.
Art. 5 (Il patto con le generazioni future) 1. La Regione si impegna ad un patto di solidarietà con le generazioni future considerando l’ambiente e il territorio della Sardegna patrimonio universale e indisponibile da tutelare e tramandare. Difende i redditi delle generazioni future, limitando al massimo il ricorso all’indebitamento.

Art. 6 (Legalità, imparzialità, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa) 1. La Regione orienta la sua azione amministrativa ai criteri di equità, di efficienza, efficacia, economicità, semplificazione, concentrazione e trasparenza, nel rispetto dei principi di imparzialità e di pubblicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini e di assicurare il rispetto della distinzione dei ruoli e delle competenze fra gli organi politici e la dirigenza amministrativa.
2. La Regione assicura il coordinamento degli interventi mediante il ricorso alla concentrazione dei procedimenti, alle conferenze dei servizi e a forme di amministrazione integrata alle quali partecipano i soggetti istituzionali che curano interessi rilevanti e consentono la collaborazione con i soggetti privati. 3. La Regione persegue l’integrazione della sua amministrazione con quelle dei comuni e delle province e promuove, d’intesa con queste amministrazioni, una disciplina uguale ed unitaria del rapporto di lavoro dei rispettivi dipendenti.
4. L’amministrazione regionale fa conoscere la sua attività con mezzi di larga diffusione, rende pubblici gli atti generali e assicura ai cittadini interessati il diritto di accesso alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
5. I servizi pubblici regionali e locali sono erogati in modo da promuoverne il miglioramento, assicurarne la qualità, tutelare i cittadini e gli utenti e garantire la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 7 (Le regole e i doveri dell’attività politica) 1. All’atto dell’insediamento, il Presidente della Regione, i Consiglieri regionali e gli Assessori si impegnano ad osservare lo Statuto della Sardegna e ad ispirare la loro azione al fine esclusivo del pubblico bene e dell’interesse generale della Comunità regionale, a servire lealmente la Comunità e a rispettare, in caso di conflitto con altri obblighi di lealtà e solidarietà familiari o associativi, i vincoli dello Statuto, privilegiando l’interesse generale.
2. Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri sono tenuti a comunicare al Consiglio i loro redditi annuali e qualsiasi situazione di vantaggio derivante dai progetti e dalle azioni dell’Amministrazione regionale.
3. I sindaci, i presidenti delle province e il Presidente della Regione non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del secondo mandato, i consiglieri comunali, provinciali e regionali alla scadenza del terzo. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 8 (I costi della politica) 1. La Regione persegue il rigore della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche regionali e locali e la orienta ai criteri di equità, efficienza, efficacia ed economicità.
La spesa complessiva per il funzionamento degli organi rappresentativi non potrà esuperare l’ammontare raggiunto al momento della approvazione della presente legge. La norma si applica alla Regione, ai comuni, alle province e a tutti gli altri enti. Le indennità dei consiglieri regionali sono fissate con legge e non possono superare il tetto delle indennità parlamentari. Sono esclusi altri benefici finanziari diretti o derivanti da contrizioni dei gruppi consiliari. Ai consiglieri residenti in località distanti dalla sede del consiglio regionale più di settanta km. è concesso una integrazione del 15 per cento. L’indennità è dovuta solo per dodici mensilità. Gli incarichi nell’ufficio di presidenza e nelle commissioni sono gratuiti. Alle indennità consiliari regionali sono commisurate tutte indennità dei comuni, delle province e degli enti. La legge stabilirà criteri e modalità per una equa definizione delle misure proporzionali spettanti alle singole cariche rappresentative.
2. La Regione disciplina adeguate forme di valutazione e controllo della spesa.

Art. 9 (La Sardegna e l’Unione Europea) 1. Per la realizzazione di un’Europa unita, la Sardegna collabora al processo di integrazione europea, informando la sua azione al rispetto dei principi democratici e dei diritti sanciti nei documenti costituzionali dell’Unione Europea.
2. La Regione sarda, in conformità alla Costituzione ed allo Statuto, concorre alla determinazione delle politiche dell’Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari che la riguardano e provvede all’attuazione ed esecuzione dei relativi accordi internazionali e comunitari.
3. Nel quadro dei poteri riconosciutigli dallo Statuto e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione assicura e promuove, la più ampia partecipazione della Regione sarda alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

Art. 10 (Attività di rilievo internazionale e relazioni con l’estero della Regione) 1. Nei limiti della propria competenza legislativa e delle norme costituzionali, la Regione sarda può stipulare accordi con Stati esteri e con enti territoriali interni ad essi.
2. Il Presidente della Regione, in conformità allo Statuto, rappresenta la Regione nella elaborazione dei progetti di trattati e di altri accordi che il Governo intenda stipulare con Stati esteri quando interessino la Sardegna.

Art. 11 (La continuità territoriale ed il sistema dei trasporti) 1. La Regione, mediante le opportune intese con lo Stato e in sede europea, anche in attuazione dei principi comunitari volti a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità, si impegna a porre in essere tutte le iniziative opportune affinchè la continuità territoriale delle persone e delle merci sia effettivamente assicurata.

Art. 12 (Promozione della cittadinanza sociale e di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari) 1. La Regione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riconosce e si impegna a garantire i diritti di cittadinanza sociale e promuove un sistema integrato di servizi sociali.
2. La Regione assicura la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione.

TITOLO II 
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE 
CAPO I 
PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LA COMUNITA’ 
Art. 13 (Partecipazione dei cittadini) 1. La Regione promuove la partecipazione democratica dei cittadini, di coloro che risiedono stabilmente nel territorio della Sardegna e dei soggetti sociali organizzati.
2. La Regione, al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione, promuove l’accesso a tutte le reti tecnologiche e comunicative nonchè la diffusione dell’innovazione tecnologica sul proprio territorio.
3. La Regione si impegna affinchè ogni persona possa accedere in condizioni di uguaglianza a tutte le informazioni ed ai servizi forniti attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Deve essere in particolare garantito l’accesso telematico agli atti, ai documenti ed ai servizi interattivi forniti dalle amministrazioni pubbliche che operano sul territorio regionale da parte di tutti i cittadini, secondo standard compatibili su tutto il territorio nazionale.
4. Allo scopo di assicurare ad ognuno la partecipazione attiva alla società dell’informazione e combattere l’esclusione digitale, la Regione favorisce la diffusione dei servizi in rete di tutte le amministrazioni pubbliche che operano sul territorio regionale, assicurando la possibilità di un accesso adeguato a tutti i cittadini e garantendo l’accessibilità ai soggetti diversamente abili.

Art. 13 bis (Concertazione) 
CAPO II 
I REFERENDUM 
Art. 14 (Disposizioni generali) 1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comuni della Regione.
2. La proposta referendaria è approvata se alla consultazione partecipa almeno un terzo degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno quattro mesi successivi alla data delle ultime elezioni regionali e nei quattro mesi antecedenti al loro svolgimento.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata al quinto mese successivo alle elezioni del nuovo Consiglio.
5. In caso di esito negativo del referendum, il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di quattro anni.


Art. 15 (Referendum abrogativo) 1. Diecimila elettori possono richiedere il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo generale della Regione.
2. L’abrogazione totale o parziale della legge, dei regolamenti, degli atti amministrativi generali sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L’abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulla legge prevista dall’art. 15, comma 2, dello Statuto speciale per la Sardegna (di seguito legge statutaria), sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria, di esecuzione di accordi internazionali della Regione e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l’ordinamento degli organi e degli uffici regionali.

Art. 16 (Referendum propositivo) 1. Diecimila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinchè sia sottoposta per l’approvazione a referendum popolare qualora non sia esaminata e discussa entro tre mesi dalla presentazione oppure sia respinta o approvata con modifiche sostanziali.
2. La proposta è presentata al Consiglio o al Presidente della Regione, secondo le rispettive competenze. Non può essere presentata nei quattro mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e del Presidente della Regione e nei quattro mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
3. Il referendum propositivo non è ammesso nei confronti dello Statuto, della legge statutaria, delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell’ordinamento degli organi e degli uffici regionali e in materia di governo del territorio.

Art. 17 (Referendum consultivo) 1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta di un terzo dei Consiglieri regionali e non è ammesso nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria e di esecuzione di accordi internazionali della Regione, dell’ordinamento degli organi e degli uffici regionali.

Art. 18 (Ammissibilità dei referendum) 1. L’ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia statutaria di cui all’art. 53, la quale ha l’obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

Art. 19 (Disciplina dei referendum) 1. La legge regionale disciplina il procedimento, le modalità di attuazione dei referendum, le agevolazioni procedurali e le forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.

TITOLO III 
LA FORMA DI GOVERNO DELLA REGIONE 
CAPO I 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Art. 20 (Il consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale è composto da settanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al Presidente della Regione, secondo la disciplina stabilita dall’art. 3 comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2.
2. Il Consiglio regionale resta in carica cinque anni. L’elezione del nuovo Consiglio avviene entro sessanta giorni dallo scioglimento del precedente. La prima riunione si tiene non oltre dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione deve garantire la rappresentanza consiliare a ciascun territorio della Sardegna, nonchè assicurare la parità di accesso tra donne e uomini. La Regione promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
4. Il Consiglio regionale della Sardegna ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al Regolamento consiliare, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 21 (Le funzioni del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale approva le leggi, verifica e controlla l’attività del Presidente e della Giunta.
2. Le Commissioni consiliari competenti per materia esprimono, entro venti giorni dalla richiesta, il parere consultivo sui rappresentanti nominati dal Presidente della Regione in enti, agenzie regionali, società controllate, aziende sanitarie locali e Commissione paritetica. Decorso tale termine si procede in assenza di parere.
3. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto speciale, dalla presente legge e dalle leggi regionali.

Art. 22 (Garanzie delle minoranze e controllo consiliare) 1. Il Regolamento del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio.
2. Il Regolamento consiliare, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell’attività di sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
c) all’informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.
3. Il Regolamento consiliare prevede la istituzione di un portavoce delle opposizioni, espressione dei gruppi consiliari delle minoranze, e ne garantisce il più ampio assolvimento delle funzioni.

Art. 23 (Elezioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza) 1. Il Consiglio regionale elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, che costituiscono collegialmente l’Ufficio di Presidenza.
2. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, al secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti; dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei votanti.
3. L’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari avviene con votazione separata; ciascun Consigliere vota un solo nome.

Art. 24 (Funzioni del Presidente del Consiglio regionale) 1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta l’Assemblea, la convoca e la presiede, interpreta e applica il Regolamento consiliare, garantisce le prerogative e i diritti dei Consiglieri e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 25 (Convocazione e lavori del Consiglio regionale) 1. Il Consiglio regionale si riunisce su iniziativa del suo Presidente, su richiesta di un quarto dei suoi componenti o del Presidente della Regione. La prima riunione è convocata dal Presidente della Regione ed è presieduta dal consigliere più anziano.
2. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la maggioranza degli aventi diritto. Le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione della presente legge.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può tuttavia deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 26 (I Gruppi consiliari) 1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento consiliare, che ne disciplina l’organizzazione e le funzioni. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da non meno di cinque Consiglieri.

Art. 27 (Le Commissioni consiliari) 1. Nell’ambito del Consiglio regionale sono istituite Commissioni permanenti per l’esame preventivo dei progetti di legge e degli altri provvedimenti di competenza del Consiglio. Le Commissioni permanenti esprimono, altresì, i pareri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni speciali con funzioni di inchiesta e di studio.

CAPO II 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
Art. 28 (Il Presidente della Regione) 1. Il Presidente della Regione assume le funzioni all’atto della proclamazione. Presta giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblia e allo Statuto della Regione sarda nella prima seduta del Consiglio regionale.

Art. 29 (Funzioni del Presidente della Regione) 1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
c) nomina e revoca gli Assessori, ne determina gli incarichi e stabilisce chi fra essi è componente della Giunta. Attribuisce a uno degli Assessori membri della Giunta le funzioni di vicepresidente. Tali determinazioni sono comunicate al Consiglio regionale nella prima seduta, nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura; il Consiglio esprime parere motivato sugli Assessori nominati;
d) provvede alla nomina, e alla revoca dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende e istituzioni;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziativa che intende intraprendere. Il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) svolge gli altri compiti attribuitigli dallo Statuto e dalla legge, nonchè tutte le funzioni non espressamente assegnate al Consiglio o alla giunta.
2. Il Presidente nomina non più di dodici Assessori di cui sei sono componenti della Giunta.
3. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi può nominare appositi delegati, i cui compiti e la cui durata temporanea sono stabiliti nell’atto di nomina.

CAPO III 
LA GIUNTA REGIONALE 
Art. 30 (La Giunta e gli Assessori regionali) 1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione, che la presiede e da otto Assessori. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa, pur non facendone parte e senza diritto di voto, alle sedute della Giunta.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione. Agli atti della Giunta è data pubblicità per via telematica il giorno successivo alla loro adozione.
4. Nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gli Assessori devono rappresentare entrambi i sessi in misura non inferiore ad un terzo.
5. Al Presidente e agli Assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

Art. 31 (Funzioni della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio;
c) approva il regolamento che disciplina la sua organizzazione interna ed il suo funzionamento, nonchè gli altri regolamenti di sua competenza;
e) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio per l’approvazione;
f) delibera i ricorsi alla Corte Costituzionale;
g) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

CAPO IV 
I RAPPORTI FRA CONSIGLIO REGIONALE, PRESIDENTE DELLA GIUNTA E GIUNTA 
Art. 32 (Mozione di sfiducia) 1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonchè le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni. In tal caso, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che le esercita fino alla proclamazione dell’elezione del nuovo Presidente della Regione.
4. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l’obbligo di dimissioni di quest’ultimo.

CAPO V 
INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 
Art. 33 (Cause e ineleggibilità) 1. I Presidenti delle province e i sindaci dei comuni della Regione con popolazione superiore a diecimila abitanti sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale, se cessano dalla carica prima dell’accettazione della candidatura.

Art. 34 (Cause di incompatibilità) 1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di Consigliere regionale: la legge disciplinerà gli altri casi di incompatibilità.

Art. 35 (Conflitto di interessi) 1. Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, Consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonchè di società che abbiano un’influenza rilevante nelle proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.
Un’apposita legge disciplinerà le modalità e i contenuti di quanto stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 36 (Divieti contrattuali) 1. Nella vigenza dell’accordo di cui al precedente articolo, la società non potrà stipulare nuovi contratti o accordi con l’amministrazione regionale o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 34 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata nella misura in cui essa sia ritenuta dall’Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri del Presidente della Regione, componente della Giunta regionale, consigliere regionale, nonchè a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a cento milioni di Euro.

Art. 37 (Casi di conflitto di interessi e relativi adempimenti) 1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, degli Assessori e dei Consiglieri regionali e un loro interesse privato o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a suo vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro assessore o consigliere regionale.
2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi. Al riguardo, si osserva quanto previsto dai successivi commi.
3. L’interesse privato e/o personale si ritiene esistente in tutti i casi in cui si oggetti indicati al comma 1 si trovino in una delle condizioni sotto indicate:
a) abbiano un interesse o un pregiudizio economico all’adozione del provvedimento diverso da quello proprio della generalità dei soggetti appartenenti alla medesima professione o attività o se un parente, entro il quarto grado, abbia un tale interesse o pregiudizio:
b) detengano una partecipazione significativa anche in relazione al capitale della società, il controllo diretto o indiretto o la proprietà di una impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività o vi rivesta la carica di direttore, amministratore, presidente o dirigente;
c) abbiano un parente entro il quarto grado o uno stretto legame economico con qualcuno che abbia un interesse finanziario come sopra definito in un’impresa influenzata dalla proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa in maniera diversa rispetto a quelle del medesimo settore di attività;
d) siano titolari di un rapporto di impiego, collaborazione, assistenza e consulenza con un’impresa influenzata su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o in tale situazione si trovi un parente, entro il quarto grado;
e) accetti un dono, un prestito o altre opportunità di tipo economico da qualcuno su cui ricadano gli effetti della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa o abbia un interesse in un’impresa influenzata da essa.
4. Entro venti giorni dall’assunzione della carica, i soggetti di cui al comma 1 comunicano all’Autorità di cui all’articolo 38 tutti i dati concernenti: le partecipazioni azionarie, le titolarità di quote di società non quotate in borsa, eventuali attività vincolate con la Regione o i suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative che producano un fatturato oltre la somma di centomila euro, nonchè ogni informazione che verrà definita con regolamento dall’Autorità di cui al successivo Capo.
5. Qualora verta in una delle situazioni di cui ai commi precedenti, il soggetto dovrà, entro dieci giorni dalla approvazione della proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa dare lettura di una dichiarazione scritta illustrante la natura e le ragioni del conflitto, depositarne copia presso la presidenza dell’organo di appartenenza perchè venga conservata agli atti e presso l’Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica di cui all’articolo 38 ed astenersi dalla votazione.
6. In caso di dubbio sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, il soggetto interessato potrà chiedere all’Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica di cui all’articolo 38 un parere consultivo. Questo dovrà essere emanato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta e depositato presso l’organo di presidenza dell’Autorità e dell’organo regionale cui appartiene il soggetto. Una copia di esso dovrà essere conservata agli atti.
7) La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti potrà comportare, a seconda dei casi e previa valutazione da parte dell’Autorità Regionale:
a) la pubblica censura e reprimenda;
b) una sanzione pecuniaria non superiore alla somma di diecimila euro.
8. In ogni caso è dovuta la restituzione alle casse della Regione di qualsiasi beneficio pecuniario ottenuto per mezzo della violazione degli obblighi previsti dalla presente legge.

CAPO VI 
AUTORITA’ REGIONALE GARANTE DELLA TRASPARENZA E DELL’ETICA PUBBLICA 
Art. 38 (Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica)
1. Al fine di garantire l’applicazione della disciplina di cui al capo precedente è istituita l’Autorità regionale garante della trasparenza e dell’etica pubblica, di seguito denominata «Autorità». L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L’Autorità è organo collegiale costituito da tre componenti scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza da individuare tra magistrati a riposo, professori di ruolo di Università in materie giuridiche o economiche, personalità provenienti da settori economici o culturali dotate di specifica e documentata competenza ed esperienza.
3. I componenti dell’Autorità sono eletti dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad un solo nominativo garantendo la rappresentanza delle minoranze. L’autorità elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente.

Art. 39 (Durata ed incompatibilità) 1. L’Autorità dura in carica quanto il Consiglio regionale ed i suoi componenti non possono essere riconfermati.
2. Per tutta la durata dell’incarico il Presidente e i componenti non possono, a pena di decadenza, essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive. Essi possono esercitare attività professionale, economica o di consulenza purchè non incompatibili con l’esercizio delle funzioni affidate all’Autorità.
3. Le indennità spettanti ai componenti dell’Autorità sono calcolate in ragione del trattamento economico spettante al Dirigente regionale con funzioni di direttore generale.

Art. 40 (Funzioni dell’Autorità) 1. L’Autorità accerta la sussistenza dei casi di conflitto di interessi di cui al precedente articolo 34, vigila sul rispetto dei divieti di cui al precedente articolo 37, nonchè sugli adempimenti di cui agli articoli da 34 a 37, verificando, in particolare, la correttezza delle dichiarazioni patrimoniali che i medesimi soggetti devono presentare al momento dell’accettazione della carica.
2. Nel caso di inosservanza dei divieti e degli adempimenti, può promuovere nei confronti delle autorità competenti l’adozione delle sanzioni previste dall’ordinamento.
3. L’Autorità con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di partecipazione e trasparenza amministrativa, disciplina i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Art. 41 (Poteri consultivi dell’Autorità) 1. I soggetti di cui all’articolo 37 comma 1 possono consultare l’Autorità sulla sussistenza di un eventuale situazione di conflitto di interessi con riferimento a disposizioni normative vigenti, disegni o proposte di legge nonchè su schemi di altri atti normativi o amministrativi.
2. I pareri resi dall’Autorità hanno valore consultivo.

CAPO VII 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Art. 42 (Il Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.
2. È composto da non più di quarantacinque membri. Ne fanno parte i Presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo, nonchè i rappresentanti degli altri comuni, eletti secondo le previsioni della legge regionale, che deve garantire la rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e di entrambi i sessi.
3. La legge regionale attribuisce le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
4. Il Regolamento del Consiglio delle autonomie locali, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, ne disciplina l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento.
5. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito entro trenta giorni dalla prima riunione del consiglio regionale e resta in carica cinque anni.

Art. 43 (Presidente e ufficio di presidenza) 1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, che costituiscono l’ufficio di presidenza.
2. L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali.
3. L’elezione del vicepresidente e del segretario avviene con votazione separata.
4. Il presidente del Consiglio delle autonomie locali rappresenta l’Assemblea, la convoca e la presiede. Garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 44 (Funzioni) 1. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito ogni qualvolta il Consiglio regionale o il Presidente della Regione ne ravvisino la necessità, con le modalità previste dalla legge regionale e dal Regolamento del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è comunque sentito obbligatoriamente nei seguenti casi:
- sui progetti di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale;
- sui progetti di legge statutaria;
- sui progetti di legge e di regolamento in materia di governo del territorio, di ordinamento e funzioni dei comuni e delle province, sui disegni di legge previsti dal 43 e su quelli che conferiscono funzioni comunali alla provincia o alla regione;
- sui disegni di legge tributaria e di bilancio;
- sugli atti di governo e del territorio di competenza della Giunta o del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Qualora il Consiglio delle autonomie locali esprima parere negativo, o parere positivo condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, nelle materie indicate nel precedente comma 2, il Consiglio regionale, ove non intenda conformarsi al parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. La Giunta regionale qualora, nell’approvare gli atti di propria competenza sui quali si sia obbligatoriamente espresso il Consiglio delle autonomie locali, si discosti dal parere di tale organo, deve motivare la decisione dandone comunicazione al Consiglio regionale o al Consiglio delle autonomie locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di ricorrere alla Corte costituzionale contro atti dello Stato ritenuti lesivi dell’autonomia della Regione, dei comuni e delle province.
8. Il Consiglio delle autonomie locali può richiedere di esprimere il parere su qualsiasi atto che debba essere approvato dal consiglio regionale, dalla Giunta o dal Presidente della Regione. In questo caso il procedimento di approvazione dell’atto è sospeso per quindici giorni.
9. Le deliberazioni del consiglio delle autonomie locali non sono valide se alla seduta non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se non sono approvate dalla maggioranza dei presenti. I pareri di cui al secondo comma sono approvati dalla maggioranza degli aventi diritto.

TITOLO IV 






----------------------------------


TITOLO IV 
I COMUNI E LE PROVINCE 
Art. 45 (Ruolo del Comune e della Provincia) 1. Il Comune è l’istituzione politica di base, alla quale sono attribuite tutte le funzioni amministrative. Per assicurarne l’esercizio unitario, tali funzioni possono essere conferite alla Provincia o alla Regione.
2. Il conferimento è stabilito con legge regionale in conformità al principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Non possono essere conferite le funzioni essenziali del Comune che soddisfano bisogni primari della comunità comunale.
3. La Provincia coordina le funzioni comunali, promuove e organizza la cooperazione intercomunale.

Art. 46 (Principio di sussidiarietà e normazione locale) 1. La legge e il regolamento della Regione disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e provinciali quando sussistano esigenze unitarie, che richiedono una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale. I regolamenti del Comune e della Provincia devono essere conformi allo Statuto dell’ente e compatibili con le leggi e i regolamenti regionali.
2. La legge regionale stabilisce la disciplina fondamentale dell’organizzazione del Comune e della Provincia. Lo statuto del Comune e della Provincia non può contrastare con tale disciplina e prevale sulla legislazione regionale non fondamentale.
3. Fino all’adozione dei regolamenti e degli statuti comunali e provinciali, si applica la legislazione regionale vigente. Questa è abrogata dall’entrata in vigore degli statuti e dei regolamenti.

Art. 47 (Circoscrizioni comunali e provinciali) 1. La fusione di province è disposta con legge approvata a maggioranza assoluta, su proposta di un consiglio provinciale o della maggioranza dei Comuni di una provincia interessata, sentiti i consigli provinciali.
2. La modifica delle circoscrizioni provinciali è disposta con legge, su proposta di almeno dieci comuni e sentite le popolazioni interessate con referendum.
3. Il distacco di un comune da una provincia e l’aggregazione ad un’altra è disposta con legge sentiti le province interessate e i cittadini del comune interessato con referendum.
4. La fusione di comuni della stessa provincia, è disposta con legge su proposta dei consigli comunali interessati.
5. La fusione di comuni di diversa provincia è disposta con legge su proposta dei consigli comunali interessati e sentite le province interessate.
6. L’istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali è disposta con legge su proposta di almeno mille cittadini, sentita la provincia e la popolazione interessata con referendum.

Art. 48 (Comunità intercomunali) Nel rispetto delle zone storiche della Sardegna saranno costituite con apposita legge le comunità intercomunali su tutto il territorio. I territori montani si chiameranno comunità montane e nelle isola di Maddalena e Carloforte comunità insulari.

TITOLO V 
LE FONTI 
Art. 49 (Qualità normativa) 1. L’attività legislativa e regolamentare della Regione si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione e rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione; semplificazione e riordino del sistema normativo; controllo e valutazione sull’attuazione delle leggi.
Art. 50 (Procedimento legislativo) 1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali e al popolo, a uno o più consigli comunali che rappresentino almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.
2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno cinquemila elettori della regione; quelli di iniziativa del Comune e della Provincia, devono essere deliberati dai relativi Consigli.
3. Le iniziative popolari, comunali e provinciali, sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro un anno dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
L’iniziativa legislativa popolare, dei comuni e delle province non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.
4. Ogni disegno di legge è comunicato al Consiglio delle autonomie locali, che, entro dieci giorni, può chiedere di rendere il parere ovvero esprimere il parere obbligatorio entro i termini prescritti. Il disegno di legge è esaminato dalla Commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.
5. Il Regolamento consiliare prevede procedimenti abbreviati per l’approvazione dei disegni di legge urgenti. Stabilisce i casi e le modalità nei quali un disegno di legge è approvato da Commissioni composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari. Tali procedimenti non sono ammessi per l’approvazione delle leggi di bilancio, della legge statutaria e delle leggi in materia elettorale.
6. Nei casi di cui al comma 5, il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri regionali, prima della votazione finale, possono domandare che un disegno di legge sia approvato col procedimento ordinario.
7. La legge di bilancio, la legge finanziaria e le leggi di accompagnamento ad esse strutturalmente collegate sono approvate nella stessa sessione del bilancio.
8. Il Presidente della Regione può chiedere che un disegno della Giunta sia approvato senza emendamenti. La richiesta del Presidente è messe ai voti dell’Assemblea qualora ne faccia richiesta un quarto dei consiglieri e non è ammessa per i disegni di legge statutaria.

Art. 51 (Testi unici) 1. Il Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l’ambito del riordino per settori organici di materie.
2. La Giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio che lo approva con unico voto.
3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

Art. 52 (Regolamenti) 1.I poteri regolamentari appartengono alla Giunta.
2. Con Legge Regionale che determini le norme generali regolatrici della materia e dispongano l’abbrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme parlamentari, la Giunta può essere autorizzata a deliberare regolamenti relativi a materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione o dallo Statuto.
3. I regolamenti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna con l’espressa denominazione di «regolamento».

TITOLO VI 
GLI ORGANI DI GARANZIA 
CAPO I 
LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA Art. 53 (La Consulta di garanzia statutaria) 1. La Consulta di garanzia statutaria è composta da cinque membri, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la medesima maggioranza. I componenti della Consulta sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.
2. La Consulta resta in carica sette anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
3. I componenti della Consulta di garanzia statutaria non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.
4. La Consulta elegge fra i suoi componenti il Presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
5. La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio Regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. I membri della Consulta ricevono il compenso previsto dalla legge che non può essere inferiore a quello di consigliere regionale.

Art. 54 (Funzioni) 1. La Consulta di garanzia statutaria è organo indipendente della Regione, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare, essa:
a) esprime parere sulla conformità alla Costituzione, allo Statuto e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali. In caso di parere di non conformità alla Costituzione, allo STatuto o alla presente legge, la delibera è rinviata al Consiglio regionale, che può nuovamente approvarla nel medesimo testo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 



A segus