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13/03/2006 Carta Europea

Sa relata de Falcier in Senadu


Relazione orale del senatore Falcier sul disegno di legge n. 2545

II disegno di legge in titolo stato approvato dalla Camera dei
deputati in data 16 ottobre 2003, in un testo risultante
dall'unificazione di diversi disegni di legge di iniziativa
parlamentare (C. 1723, C. 2340, C. 2547, C. 2841) e di un disegno di
legge di iniziativa del Governo (C. 2539).

Il disegno di legge in esame reca la "Ratifica ed esecuzione della
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo
il 5 novembre 1992".

Prima di passare ad illustrare l'articolato, pu essere pertanto utile
una sintetica disamina dei contenuti dell'accordo oggetto di ratifica.

La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie stata redatta
in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5
novembre 1992; dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste
(v. infra), la Carta entrata in vigore a livello internazionale -
condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi
ratificanti - il 1 marzo 1998.

La Carta volta alla protezione e alla promozione delle lingue
regionali e minoritarie storicamente radicate: essa riflette da un lato
la preoccupazione di mantenere e sviluppare le tradizioni e il
patrimonio culturale dell'Europa, e dall'altro di assicurare il
rispetto del diritto universalmente riconosciuto e irrinunciabile di
utilizzare una lingua regionale o minoritaria tanto nella vita privata
che in quella pubblica.

La Carta contiene anzitutto obiettivi e princpi che impegnano le
parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie
esistenti sul loro territorio: anzitutto sancito il rispetto
dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme
alla necessit di una loro promozione, orale e scritta, nella vita
pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio,
nonch scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o
minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o
affine.

Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo
di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie
nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento,
nella giustizia, nell'attivit della Pubblica amministrazione, nel
campo dei media e pi in generale nelle attivit culturali.

I Paesi che ratificheranno la Carta si impegnano all'applicazione di
un numero ben preciso di misure, tra cui alcune considerate
irrinunciabili, e dovranno all'atto della ratifica enunciare
esattamente a quali lingue intendono applicare quelle misure.

E' previsto altres un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione
delle disposizioni della Carta.

Passando ad un esame pi dettagliato della Carta, si rileva che essa
consta di un Preambolo e di 23 articoli.

Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie
viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal
Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite
(1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali (1950); l'esercizio
di tale diritto rappresenta inoltre un contributo importante per la
costruzione di un'Europa democratica, che non potr che riconoscere e
rispettare la diversit culturale testimoniata in modo rilevante
proprio dalla sopravvivenza delle lingue regionali o minoritarie.

L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il
seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie"
si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del
territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione
dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di
eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione
"territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata"
si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una
diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di
tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede
anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma
senza riferimento a una particolare area geografica.

Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti
contraenti di cui si gi fatto cenno: esse si impegnano ad applicare
le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o
minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle
definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento
della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di
trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della
Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un
nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle
Parti potr altres notificare successivamente di voler applicare altri
paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di
voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.

Gli articoli 4 e 5 contengono clausole di salvaguardia del diritto
internazionale esistente (diritto all'integrit degli Stati esistenti,
Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea
sui Diritti dell'Uomo), nonch delle eventuali previsioni nazionali gi
esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla
tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai
sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita
informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i
destinatari di essa (pubbliche autorit, organizzazioni e individui).

L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli
obiettivi e i princpi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo:
prioritario il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie
quali espressione della ricchezza culturale. Si dovr inoltre
assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non
costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue.
Un'azione forte di promozione delle lingue regionali o minoritarie sar
possibile con l'incoraggiamento all'uso orale e scritto di esse tanto
nella vita pubblica che nei rapporti privati, nonch apprestando mezzi
adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie
a tutti i livelli. Giover inoltre al complessivo sforzo di promozione
l'impulso a compiere ricerche sulle lingue regionali o minoritarie in
ambito accademico, come anche gli scambi transnazionali per quelle
lingue usate in forma identica o simile in due o pi Stati. Qualora
sussista, le Parti si impegnano ad eliminare qualsiasi restrizione
volta a scoraggiare il mantenimento e lo sviluppo di una lingua
minoritaria o regionale: viceversa consentita l'adozione di
provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie.
Un altro obiettivo degli impegni della Carta la reciproca
comprensione fra tutti i gruppi linguistici di un Paese, a cominciare
dai banchi di scuola fino a giungere ai media: le autorit pubbliche
dovranno tener conto delle aspirazioni e dei suggerimenti espressi dai
gruppi linguistici minoritari, che potranno dar luogo a propri
organismi consultivi. Pi cauto l'approccio per quanto riguarda le
lingue sprovviste di territorio (es. la lingua dei Rom), per le quali
si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le
caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

La Parte III costituita dagli articoli da 8 a 14, e concerne
propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo
sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.

Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o
professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra
diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si
tengano, l dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue
stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali
lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di
alunni o famiglie che lo desiderino. Per quanto concerne le universit,
anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente
nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla
possibilit di prevedere lo studio di esse come discipline
universitarie, al semplice incoraggiamento ad un pi ampio uso delle
lingue in questione in ambito accademico. Analogo ventaglio di opzioni
vale per le Parti rispetto ai corsi di istruzione per adulti o di
educazione permanente. Altri impegni essenziali riguardano la necessit
di provvedere affinch sia assicurato l'insegnamento della storia e
della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria espressione,
nonch la formazione iniziale e permanente degli insegnanti.

L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli
aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto
nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le
possibilit a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei
processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilit di produrre
in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse,
fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di
esprimersi un una lingua regionale o minoritaria (senza perci doversi
sobbarcare ulteriori spese). Inoltre, le Parti si impegnano a non
negare la validit di atti giuridici redatti nello Stato per il solo
fatto di essere formulati in una lingua regionale o minoritaria, oppure
a non negare per lo stesso motivo la validit, tra le Parti, di atti
giuridici; le Parti si impegnano altres a rendere accessibili, nelle
lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali pi?V>
importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue.

L'articolo 10 concerne le Autorit amministrative e i servizi pubblici
nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o
minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato
l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue,
generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero
l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie
possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere
risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilit di
redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte
delle amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione
di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.
Analoghi impegni concernono le amministrazioni regionali e locali e i
servizi pubblici forniti localmente, con l'aggiunta significativa della
possibilit dell'utilizzazione della lingua locale - accanto,
beninteso, a quella ufficiale - nei dibattiti delle Assemblee regionali
e locali e nella toponomastica. Strumentale al raggiungimento di tali
scopi l'ulteriore impegno all'utilizzo di traduzioni o di interpreti
eventualmente richiesti, nonch l'assunzione o la formazione di
funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente.
Rilevante appare infine, in questo articolo, la possibilit dell'uso o
dell'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.

Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle
proprie competenze, a creare o a incoraggiare la creazione di stazioni
televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie o almeno
a far s che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle
stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione
di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in
subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue. Le Parti
potranno anche estendere le eventuali provvidenze esistenti a favore
delle produzioni audiovisive nazionali a quelle nelle lingue regionali
o minoritarie e assicurare adeguata rappresentanza degli interessi dei
locutori di una lingua regionale o minoritaria nelle Autorit per la
libert e il pluralismo nell'informazione eventualmente esistenti nel
Paese. Le Parti si impegnano inoltre a garantire la libert di ricevere
direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini
in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua
regionale o minoritaria, come anche la libert della stampa estera che
utilizzi una tale lingua di entrare e circolare liberamente: sono
naturalmente salvaguardati i diritti d'intervento delle Autorit
nazionali per motivi di sicurezza e tutela dell'ordine in senso lato.

Sulla scorta dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle
proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le
iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i
diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa
un'attivit di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie;
le Parti, inoltre, dovrebbero assicurare che gli organismi incaricati
di organizzare o di sostenere diverse forme di attivit culturali
includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e
culture regionali o minoritarie, servendosi di personale adeguatamente
preparato. La politica culturale all'estero di ciascuna delle Parti
dovrebbe parimenti fare spazio alle lingue regionali o minoritarie e
alla cultura di cui esse sono l'espressione.

Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e
sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla
loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o
limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie,
cercando anzi di favorirne l'espansione. Il successivo articolo 14
vincola le Parti all'effettiva applicazione degli Accordi bilaterali e
multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa
lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli, se
necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa
lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura,
dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e
dell'educazione permanente. Inoltre, nell'interesse delle lingue
regionali o minoritarie, le Parti dovranno promuovere la cooperazione
transfrontaliera tra le amministrazioni regionali o locali nel cui
territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

La Parte IV si compone degli articoli da 15 a 17, in base ai quali le
Parti presenteranno al Segretario generale del Consiglio d'Europa
rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve
essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la
Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene
costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna
Parte scelto dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa da una
lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel
settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri
del Comitato durano in carica sei anni e il loro mandato rinnovabile.
Il Comitato valuter i rapporti presentati al Segretario generale del
Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in
una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni
relative agli impegni presi da detto Stato in virt della Parte III
della Carta, e il Comitato consulter la Parte interessata. Sulla base
dei rapporti e delle informazioni ricevute, il Comitato di esperti
preparer un rapporto per il Comitato dei ministri, comprensivo delle
osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare, e che potr
essere reso pubblico: esso conterr le proposte del Comitato di esperti
al Comitato dei ministri in vista di eventuali osservazioni di
quest'ultimo ad una o pi Parti. Dal canto suo, il Segretario generale
del Consiglio d'Europa presenter un rapporto biennale dettagliato
all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.

La Parte V, costituita dagli articoli da 18 a 23, reca le clausole
finali del Trattato: la Carta aperta alla firma degli Stati membri
del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore subordinata al
deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa.
Dopo l'entrata in vigore, il Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa potr invitare qualsiasi Stato che non sia membro del
Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potr, in
qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Il disegno di legge in esame consta di 7 articoli.

L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la
su illustrata "Carta europea delle lingue regionali o minoritarie".

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, sono
autorizzate con legge le ratifiche dei Trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi. Alla ratifica dei Trattati competente il
Presidente della Repubblica, in base all'articolo 87, comma ottavo,
della Costituzione.

L'articolo 2 pone l'ordine di piena e integrale esecuzione della
Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformit a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Si ricorda che l'articolo 19 della Carta stabilisce che:

- la Carta entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati
membri del Consiglio d'Europa hanno espresso il loro consenso ad essere
legati alla Carta (ci��ome innanzi segnalato, 蠡vvenuto in data 1?
marzo 1998);

- per qualsiasi Stato membro che esprime successivamente il suo
consenso ad essere legato dalla Carta, questa entrer in vigore il
primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi
dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione.

L'articolo 3 reca, con il suo allegato A, il raccordo e trasposizione
puntuali degli impegni previsti della Carta europea nell'ordinamento
italiano, in ordine alla specificazione delle lingue che saranno
oggetto di tutela e promozione in base alle disposizioni della Parte
III della Carta. Sono la lingua delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese,
il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo,
secondo quanto previsto dal richiamato articolo 2 della legge 15
dicembre 1999, n. 482 (recante "Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche").

La disposizione da ultimo esaminata d attuazione all'articolo 3, p. 1
della Carta, il quale prevede che ciascuno Stato contraente debba
specificare nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni
lingua regionale o minoritaria o ogni lingua ufficiale, parlata su
tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno i
paragrafi scelti in conformit al paragrafo 2 dell'articolo 2.

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 della Carta, a sua volta, stabilisce
che per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica,
accettazione o approvazione, in conformit all'articolo 3, ogni Parte
si impegna ad applicare un minimo di 35 paragrafi scelti tra le
disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno tre
scelti da ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno da ciascuno degli
articoli 9, 10, 11 e 13.

Va ricordato che la Carta prevede che ciascuna delle parti si impegna
ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali
o minoritarie parlate nell'ambito del proprio territorio e rispondenti
alle definizioni dell'articolo 1 della Carta stessa; per quanto
riguarda le disposizioni della Parte III, la Carta prevede che esse si
applichino alle lingue indicate al momento della ratifica, accettazione
o approvazione, in conformit all'articolo 3 citato.

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia delle disposizioni
nazionali, se pi favorevoli.

Si ricorda che il richiamato articolo 4 della Carta stabilisce che: a)
nessuna delle disposizioni della Carta pu essere interpretata in senso
limitativo o in deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea
sui diritti dell'uomo; b) le disposizioni della Carta non hanno alcuna
incidenza sulle disposizioni prioritarie o lo stato giuridico delle
persone appartenenti alle minoranze e che gi esistono in una Parte o
sono previsti da specifici Accordi internazionali bilaterali o
multilaterali.

L'articolo 5 detta disposizioni in ambito radiotelevisivo, in
applicazione dell'articolo 11 della Carta europea, attraverso le quali
si prevede che, per le lingue friulana e sarda, misure apposite siano
introdotte in sede di rinnovo del contratto di servizio tra il
Ministero delle comunicazioni e la societ concessionaria del servizio
pubblico, anche attraverso l'utilizzo di frequenze dedicate. Questo,
senza maggiori oneri per lo Stato.

L'articolo 11 della Carta prevede che le Parti si impegnano, nei
confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei
territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di
ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in
maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo
campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass
media:

a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione
di servizio

pubblico:

1. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di
un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente
radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o
minoritarie, oppure

iii. a prendere adeguati provvedimenti affinch gli enti
radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o
minoritarie;

b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una
emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi
radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.

e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale
televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi
televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;

d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di
produzioni audio e

audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;

e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento
di almeno un

organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure

ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di
articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;

f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione
che usino le

lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza
finanziaria in generale, ai mass media, oppure

ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore
alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.

L'articolo 6 istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica la Consulta Stato-minoranze linguistiche, con funzioni di
vigilanza sul rispetto dei principi della Carta e della legislazione
nazionale in materia nonch di proposta, di relazione (anche per
relazioni annuali da inviare al Parlamento) o ancora consultiva (verso
il Governo o le Regioni). Ne disciplinata altres la composizione
(data da un rappresentante per ogni Regione o Provincia ove risieda una
minoranza linguistica riconosciuta; due rappresentanti ciascuno
dell'ANCI e dell'UPI scelti fra i rappresentanti degli enti che abbiano
nel proprio territorio una minoranza linguistica; sei rappresentanti
delle amministrazioni statali; un rappresentante per ogni associazione
comparativamente pi rappresentativa di almeno due minoranze
linguistiche riconosciute).

L'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento
in esame.

Si propone l'approvazione del provvedimento, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati.

Sen. Falcier



Integrazione alla relazione orale del senatore Budin sul disegno di
legge n. 2545

II provvedimento in esame tocca una materia assai delicata: quella
dei diritti fondamentali. un diritto fondamentale infatti quello
all'identit linguistica, oggetto precipuo della Carta. Questo
strumento mira a salvaguardare un patrimonio linguistico che, in
assenza di un intervento di sostegno, andrebbe disperso. La struttura
della Carta consente ai Paesi aderenti un'applicazione flessibile delle
prescrizioni in essa contenute, garantendo soluzioni che permettano il
contemporaneo uso della lingua prevalente e delle lingue regionali o
minoratane.

II recepimento della Carta condizione richiesta dalle istituzioni
europee, segnatamente dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi
Paesi alle stesse. Appare quindi evidente che un Paese fondatore come
l'Italia debba dare l'esempio di una solerte esecuzione di questo
importante strumento internazionale. Occorre peraltro notare che
l'Italia, prima ancora di ratificare la Carta, ne ha dato esecuzione
con la legge n. 482 del 1999. Probabilmente, visto il decorso del
tempo, potrebbero essere introdotti emendamenti migliorativi al testo
del disegno di legge di esecuzione; ritengo peraltro che, in questa
fase finale della legislatura, sia difficile trovare una soluzione che
raggiunga un sufficiente equilibrio tra le varie forze politiche.
Giudico comunque prioritaria la celere definizione dell'iter del
provvedimento in titolo, e richiamo l'attenzione sulla novit
costituita dalla costituzione di una Consulta.

A segus