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03/03/2005 Proposta de lege po s'ispetàculu assistìdu

Burosàuru po ispetacùlistas

Una lege organica po s'ispetacùlu dd'at proposta in custas dies sa Margherita po chircare de frimmare sas chenscias pro ca sa Giunta at truncau su dinare de sos agiudos in totu sos setores de sa cultura. Est una lege chi paret "sovietica" po totu su "carrotzone" chi cherent apariciare. E comitaos, e osservatorios e albos e totu unu muntone de organismos chi chissai cantu ant a costare a su contribbuente. E ddue fintzas su Sovritendente de sa Fundatzione Treatu Liricu de Casteddu incarrigau de valutare progetos paris cun d'una cummissione... E poite totu custu? Po chircare de giare dinare a chie giai nde ispendet meda dae su bilanciu regionale, ma sigomente ddue at votos.... Ddue at de nàrrere ca sos polìticos sighint a disconnòschere sa lege 482 e non prevedit peruna cuota pro sos ispetàculos in limba sarda (traditzionales o modernos) mancari ddue siat in premissa su sempiternu richiamu a s'identidade. Ma s'identidade orami dda nomenant totus e duncas....non balet prus nudda. In finis, non si cumprendet ite ddue intrat a citare sa lege 26 cando non prevedit atziones de ispetàculu. In perunu contu sunt tentos fintzas grupos de ballu e coros de sa traditzione sarda. Cantu miliones de euros s'ant a fuliare pro finantziare ispetaculeddos pro turistas? In oras bonas Sardigna... (cun propostas gasi). Ma leghie bosateros mantessi. 









CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XIII LEGISLATURA





PROPOSTA DI LEGGE N.





Presentata dai consiglieri regionali



SANNA Simonetta, Antonio BIANCU, Antonio ADDIS, Mariuccia COCCO, Giuseppe Luigi

CUCCA, Giuseppe CUCCU, Paolo FADDA, Giovanni GIAGU, Gavino MANCA, Franco

SABATINI, Francesco SANNA, Eliseo SECCI





Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo

delle attività di spettacolo in Sardegna









RELAZIONE DEI PROPONENTI



Attuando sotto l’aspetto della prassi normativa lo spirito di rinnovamento generale cui la XIII Legislatura regionale intende informare il suo mandato, il progetto di legge “Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo sviluppo delle attività di spettacolo in Sardegna” vuole costituire una tappa significativa nel processo di riordino del settore delle attività culturali, processo che può dirsi iniziato con la L.R. 26/97, e nel contempo rappresentare una tangibile espressione del ruolo fondamentale che la politica della Cultura va assumendo nel processo di sviluppo della Sardegna.

La congerie di interventi legislativi che si sono succeduti, senza che gli stessi siano andati ad inserirsi in un quadro normativo coerente, rende ormai non più dilazionabile il varo di una legge che nell’interesse degli operatori riordini, semplificandolo, il contesto normativo esistente e che ispirandosi a criteri di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione orienti gli interventi nel settore al conseguimento di obiettivi definiti in sede programmatica.

Qualora si vadano infatti raffrontando le azioni legislative poste in essere in contesti nazionali ed europei con la vigente normativa regionale di settore, appaiono evidenti i limiti di un contesto normativo caratterizzato da modalità di intervento di esclusiva natura finanziaria, che si manifesta in una disarticolata molteplicità di tipologie di spesa, non informate ad un principio di ratio amministrativa e non riconducibili ad un progetto univoco e definito di politica culturale, oltre che viziate da una arbitraria discrezionalità nell’assegnazione dei contributi, erogati “a sportello” sulla base della L.R.17/1950.

Quelli enunciati sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti che impongono la inderogabile necessità di disporre di un adeguato strumento legislativo al quale debba ispirarsi l’attività della Regione Sardegna in materia di spettacolo, al fine di perseguire una politica di salvaguardia e promozione della cultura sarda. Con un radicale mutamento di prospettiva che fonda i suoi presupposti nella sostituzione della desueta prassi di assegnazione dei contributi “a pioggia” con procedure che vincolano gli stessi a progetti ed al conseguimento di obiettivi prefissati, le “Norme organiche” definite con la presente legge intendono istituire un irreversibile processo di modificazione di consuetudini, finora consolidate sia nell’agire amministrativo sia nella cultura degli operatori di settore, finalizzandolo al progressivo miglioramento dei risultati ed al crescente impulso dell’iniziativa pubblica e privata nel settore dei Beni Culturali.

Impegnando l’amministrazione regionale ad esercitare le proprie competenze di programmazione, coordinamento ed indirizzo, a migliorare il livello di supporto tecnico fornito, nonché ad assicurare uno strumento di monitoraggio costante, imperniato su indicatori di risultato trasparenti e conformi a quelli ministeriali ed europei, ottimizzando l’impiego delle risorse economiche, le “Norme” intendono contribuire a creare un clima di fiducia nell’attività del settore pubblico, che non potrà che favorire il dispiegarsi delle iniziative del settore privato.





La normativa regionale che regola il settore



La normativa regionale che regola il settore fa riferimento all’articolo 4, comma 1, lettera m) dello Statuto Sardo, che nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato conferisce alla Regione la competenza di disciplina legislativa di determinate materie, e tiene altresì conto dell’articolo 30 della L.R. 28/1995 “Iniziative di pubblico spettacolo promosse dai Comuni capoluogo di Provincia”. Tuttavia, le attività di spettacolo regionali sono state oggetto di un’attività legislativa incostante, caratterizzata da una molteplicità di disposizioni:



- L.R. 17/1950 “Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive”;

- L.R. 7/1955 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”;

- L.R. 38/1973 “Creazione dell’orchestra e del coro stabili della Sardegna”;

- L.R. 64/1986 “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari”;

- L.R. 1/1990 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione”, art. 56;

- L.R. 30/1993 “Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali”, art. 4;

- L.R. 50/1993 “Disposizioni integrative e modificative della L.R. 17/1993-Legge finanziaria 1993”, art. 16;

- L.R. 26/1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”;

- L.R. 28/1997, “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica”;

- L.R. 4/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, art. 39.



L’evoluzione normativa non può dunque essere considerata conclusa, anche sullo sfondo della riforma del titolo V della Costituzione che determina un ampliamento dei compiti legislativi delle Regioni italiane, molte delle quali, in questi ultimi anni, con un’intensa attività legislativa hanno significativamente condiviso la necessità di dotarsi di leggi e regolamenti che chiariscano e strutturino organicamente gli interventi dell’Ente regionale.

La presente proposta di legge non disciplina le attività di spettacolo del settore cinematografico, sia perché — nella prospettiva di dare nuovo impulso alla già esistente Film Commission regionale — sono attualmente oggetto di un’impegnativa attività legislativa, e sia, soprattutto, per la sostanziale peculiarità di ordine strutturale, economico e normativo che caratterizza il compatto cinematografico. 

Tenendo altresì conto del recente Disegno di legge proposto dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, che prevede il trasferimento agli Enti locali di risorse proprie nell’ambito dello spettacolo, la presente Proposta di Legge contempla gli operatori pubblici limitatamente alle spese di investimento (art. 10), delegando agli Enti locali anche il sovvenzionamento di iniziative culturali estemporanee, di manifestazioni occasionali e di interesse locale. Resta conseguente la necessità di una costruttiva procedura di coordinamento fra il richiamato D.d.L e la presente Proposta.



Finalità, obiettivi e strategie dell’azione legislativa



Nell’ambito di una legge di carattere ordinamentale, la presente proposta di legge ha come finalità generali il conferimento di un assetto istituzionale e organizzativo più efficace del settore, il rilancio del ruolo di programmazione della Regione, la valorizzazione e la promozione delle attività del settore. Tali obiettivi riassumono la filosofia sottesa alla proposta legislativa e ne costituiscono il relativo compendio: la legge si inserisce in una prospettiva di sviluppo integrato sia economico sia culturale del sistema Sardegna, e superando ogni forma di localismo intende perseguire l’interesse dell’intero settore, ispirandosi agli irrinunciabili principi della specificità e della identità della cultura sarda. Per il conseguimento delle finalità enunciate, la Regione, valorizzando e insieme circoscrivendo la propria funzione, individua per sé il compito di indirizzo politico e programmatico, nonché quello del monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post delle attività di spettacolo. A tal fine definisce il quadro generale degli obiettivi nonché le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, ponendo la qualità artistica a fondamento di esse e ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale.

Presupposto per l’efficacia della nuova legge e per l’auspicato rinnovamento del comparto dello spettacolo, è l’esigenza di disporre di risorse stabili nel tempo, anche al fine di consentire agli operatori di dedicarsi con fiducia e serenità ai loro compiti specifici. Ci si è dunque proposti di dare vita ad una normativa che metta in primo piano il tema della programmazione regionale e il finanziamento di progetti sottoposti a precisa valutazione. Tale impostazione, che si ispira ad un coerente indirizzo legislativo di ambito europeo, appare ormai improcrastinabile in quanto consente da un lato di superare la parcellizzazione inorganica ed improduttiva dei contributi, dall’altra di porre in inscindibile correlazione obiettivi e risorse, finalizzandoli entrambi all’incremento della qualità della spesa. A tal fine è stata prevista la predisposizione del “Documento di programmazione regionale dello spettacolo”, che va ad inserirsi in modo organico nell’ambito dell’attività di programmazione del governo regionale, nonché l’istituzione di un “Comitato Regionale per le attività di spettacolo”, con funzioni che trascendono di gran lunga le più consuete mansioni consultive e valutative; nel contempo attraverso la valorizzazione delle funzioni esplicate dagli organi regionali e l’estensione delle relative competenze, si è inteso estenderne l’ambito di responsabilità. Il ricorso a professionalità specifiche, inserite in un “Albo regionale dei Revisori” per la valutazione dei progetti, costituisce una garanzia di neutralità e concretizza la volontà politica di premiare qualità ed efficacia progettuale.

In tale ottica, il quadro degli strumenti operativi è stato completato da una “Struttura di staff’, che ha il compito di coadiuvare il Comitato regionale per le attività di spettacolo, predisponendo la verifica della rispondenza dei progetti presentati alle linee programmatiche, ai criteri di ammissione e alle priorità stabilite nel Documento di Programmazione, nonché di garantire l’assistenza e la consulenza alla progettazione ai soggetti beneficiari, collaborando all’incentivazione della qualità della realizzazione dei progetti; ad essa è stata affiancato un “Osservatorio regionale dello spettacolo”, operante presso la Struttura di staff ed avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzate, fornendo al contempo dispositivi conoscitivi incisivi e durevoli, nonché della predisposizione dell”’Albo degli operatori dello spettacolo”.

In conclusione la ratio cui le “Norme” si ispirano mira ad attivare un duplice processo virtuoso. Da una parte, esse rendono necessario il miglioramento del livello di supporto tecnico offerto dalla Regione; vincolando, infatti, l’azione amministrativa ai criteri di efficienza imposti dalla programmazione, tende a perseguire un costante incremento di efficacia negli interventi; nel contempo un’adeguata qualità del sistema di gestione degli interventi finanziari sprona a conseguire un incremento qualitativo dell’offerta culturale. A tal fine, con l’adozione di specifici parametri di valutazione che mirano a valorizzare la qualità artistica, il patrimonio delle tradizioni regionali, l’equilibrata distribuzione — estesa anche alle aree interne — dell’offerta culturale nel territorio e il coinvolgimento delle forze sociali, l’internazionalizzazione, la circuitazione degli eventi, l’innovazione, le finalità educative e turistiche dello spettacolo, l’imprenditoria giovanile e le pari opportunità, nonché l’introduzione della valutazione dei risultati conseguiti dai progetti e la creazione di un “Albo degli operatori dello spettacolo”, le “Norme” dovranno condurre come logica conseguenza al graduale incremento della capacità di autofinanziamento delle manifestazioni e degli eventi culturali.

L’intervento finanziario della Regione potrà di conseguenza essere progressivamente indirizzato al miglioramento della qualità ed all’ampliamento dell’offerta culturale, nonché alla realizzazione di progetti di eccellenza in materia di attività teatrali, musicali, coreutiche, audiovisive, multimediali, dello spettacolo viaggiante e circense, in modo da valorizzare la cultura dell’identità, favorendone la proiezione nel mondo.





Norme organiche per la disciplina, la programmazione e lo

sviluppo delle attività di spettacolo in Sardegna





TITOLO I. PRINCIPI E FINALITA’




Art. 1. FINALITA’



1) La Regione Autonoma della Sardegna riconosce lo spettacolo, componente fondamentale della cultura e della società sarde nelle sue diverse articolazioni di generi e settori, quale mezzo di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, di sviluppo economico e di espressione dell’identità sarda.





2) In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto Sardo e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, la Regione dispone misure finalizzate alla programmazione, alla promozione culturale ed economica ed al momtoraggio delle attività teatrali, musicali, coreutiche, audiovisive e multimediali, nonché dello spettacolo viaggiante e circense. A tal fine, ispirando la propria azione ai principi del pluralismo culturale, definisce il quadro generale degli obiettivi, le forme e le modalità del concorso al loro perseguimento, avendo particolare riguardo per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni sarde e ponendo la qualità artistica a fondamento di tutte le iniziative.





3) Oltre che per autonoma iniziativa, la Regione promuove la cultura dello spettacolo attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, gli istituti e i centri nazionali e internazionali, in particolare in ambito europeo e mediterraneo. Al fine di reperire le risorse e razionalizzarne l’investimento viene inoltre incentivata la collaborazione fra soggetti pubblici e privati.







TITOLO 11. PROGRAMMAZIONE





CAPO I. FUNZIONI E COMPITI





Art. 2. FUNZIONI E COMPITI DELLA REGIONE



1) Le finalità generali enunciate all’articolo 1, sono perseguite attraverso le seguenti attività:

a) il finanziamento dei progetti compresi nel Documento di programmazione di cui al successivo art. 3 della presente legge. I progetti dovranno concorrere all’utilizzo ottimale delle risorse ed allo sviluppo del settore spettacolo, nonché essere coerenti con gli indirizzi enunciati nel D.P.E.F;

b) il monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post dei progetti finanziati;

c) la creazione di un Elenco delle istituzioni di rilevanza regionale,

d) l’istituzione dell’Albo degli operatori dello spettacolo che esercitano in ambito regionale;

e) il finanziamento attraverso il credito agevolato o la costituzione di fondi di garanzia;

f) il ricorso al partenariato regionale, nazionale ed internazionale, fra cui quello tra commissioni

culturali tra diversi paesi;

g) 1’ incentivazione del gemellaggio e di consorzi tra associazioni culturali omologhe.





2) Gli obiettivi e le modalità di conseguimento delle finalità generali vengono fissati in sede di programmazione, ispirandosi ai seguenti criteri:

a) promuovere e sostenere la valorizzazione del patrimonio della cultura identitaria;

b) agevolare l’organizzazione di percorsi formativi per profili professionali atti a

svolgere le funzioni progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche del settore;

c) favorire le pari opportunità e l’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell’occupazione;

d) promuovere la formazione del pubblico e sostenere le attività di spettacolo, anche in

relazione a finalità turistiche;

e) incoraggiare la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università;

f) incentivare la produzione artistica regionale sui mercati nazionali ed internazionali, valorizzando ed ampliando le reti istituzionali e commerciali esistenti;

g) divulgare e valorizzare la cultura sarda in tutte le sue espressioni ed in particolare in quelle che trovano manifestazione nelle forme tipiche dello spettacolo;

h) concorrere all’attuazione di ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.





CAPO II. PROGRAMMAZIONE REGIONALE





Art. 3. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

IN MATERIA DI SPETTACOLO



1) Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione elabora il “Documento di Programmazione Regionale in materia di spettacolo”, di seguito definito Documento di

Programmazione.



2) Il Documento di Programmazione dovrà essere redatto tenendo conto del livello della qualità artistica, della valorizzazione del patrimonio delle tradizioni regionali, dell’equilibrata distribuzione, estesa anche alle aree interne, dell’offerta culturale nel territorio regionale e del coinvolgimento delle forze sociali, dell’internazionalizzazione e della circuitazione degli eventi, dell’innovazione, delle finalità educative e turistiche dello spettacolo in genere.



3) Il Documento di Programmazione è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessorato competente in materia di spettacolo, acquisiti i pareri del “Comitato Regionale per le attività di spettacolo”, di cui al successivo art. 4, e della Commissione consiliare competente.





4) Il Documento di Programmazione contiene:

a) gli obiettivi da perseguire nel triennio, in coerenza con le finalità generali della Legge;

b) i requisiti per l’ammissione ai contributi regionali, in ordine di priorità; tali requisiti dovranno essere coerenti con le finalità della presente legge di cui all’art. 1, e in particolare di quelle enunciate all’art. 3, comma 2;

c) il riparto annuale delle risorse finanziarie da destinare agli interventi; tale riparto dovrà essere distinto per le singole attività teatrali, musicali, coreutiche, audiovisive, multimediali e itineranti, nonché suddiviso tra l’esercizio professionistico e amatoriale, compresa la quota da trasferire agli Enti locali;

d) le modalità di presentazione ed i criteri generali di valutazione dei progetti, nonché i costi ammissibili dei progetti;

e) i termini annuali di presentazione delle richieste di accesso ai contributi ed ai finanziamenti in genere ed i tempi per la concessione degli stessi;

f) i regolamenti attuativi della presente legge.





5) Il Documento di programmazione ha durata triennale ed è predisposto entro i primi sei mesi dall’entrata in vigore della legge; esso è articolato in “Piani di interventi annuali”.



CAPO III. STRUMENTI OPERATIVI





Art. 4. COMITATO REGIONALE PER LE ATT1VITA’ DI SPETTACOLO



1) E’ istituito, presso l’Assessorato competente in materia di spettacolo, il “Comitato Regionale per le attività di spettacolo”, strumento tecnico della Giunta con funzioni consultive obbligatorie, di seguito definito Comitato.



2) Il Comitato di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce pareri e formula proposte sul Documento di Programmazione;

b) si esprime in merito alla formulazione dei criteri di ammissione ai contributi regionali;

c) si pronuncia in merito ai criteri di valutazione e rispondenza qualitativa dei progetti, delle convenzioni e degli interventi della Regione in materia di spettacolo.



3) Per l’esame della corrispondenza dei progetti ai criteri fissati dal Documento di Programmazione e la valutazione degli stessi, l’Assessorato competente in materia di spettacolo si serve di Revisori anonimi, che operano secondo criteri e metodologie fissati dal medesimo Assessorato e coerenti con il Documento di Programmazione. I Revisori sono attinti da un “Albo regionale dei Revisori per lo spettacolo”, da istituirsi con Decreto del Presidente della Regione e nominati annualmente dall’Assessore competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione consiliare competente.



4) Il Comitato, istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tre anni dal suo insediamento. La nomina dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.



5) Il Comitato é presieduto dall’Assessore competente in materia di spettacolo o da un suo delegato con profilo non inferiore a dirigente ed è composto da figure di comprovata competenza ed esperienza nel settore dello spettacolo:

a) n.2 rappresentanti nominati dalla UPS;

b) n.2 rappresentanti nominati dall’ANCI;

c) il direttore della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari e il direttore del Teatro di Tradizione di Sassari, alternativamente per ogni triennio;

d) n. 1 direttore dei teatri stabili di prosa, alternativamente scelto per ogni triennio tra i

soggetti afferenti;

e) n. 1 rappresentante nominato dalle associazioni concertistiche;

f) n. 1 rappresentante della cultura identitaria del comparto spettacolo;

g) n. 1 rappresentante dei grandi festival musicali;

h) n. 5 rappresentanti nominati dalle associazioni delle seguenti categorie di spettacolo così suddivisi:

1. teatro di prosa: n.2;

2. musica e coreutica: n. 2;

3. attività di spettacolo multimediali e teatro di strada: n.1.







Art. 5. STRUTTURA DI STAFF



1) E’ costituita, all’ interno del servizio competente in materia di spettacolo, una Struttura di staff, composta da personale regionale con compiti di assistenza e coordinamento.



2) La Struttura di staff esplica le seguenti funzioni:

a) collabora alla definizione del Documento di Programmazione;

b) procede alle istruttorie amministrative;

c) coadiuva il Comitato, al fine di consentire la verifica della rispondenza dei progetti presentati alle linee programmatiche, ai criteri di ammissione e alle priorità stabilite nel Documento di Programmazione;

d) garantisce l’assistenza e la consulenza alla stesura dei progetti da parte dei soggetti interessati, al fine di migliorare la qualità della realizzazione dei progetti;

e) fornisce supporto adeguato per la presentazione di progetti sui fondi strutturali, nazionali e comunitari, al fine di migliorare le strategie e gli strumenti di intervento settoriale;

f) predispone convenzioni, contratti, ed atti pubblici volti al conseguimento delle finalità

della presente legge;

g) esegue il monitoraggio costante in relazione all’attuazione dei progetti e delle iniziative interessate dalla presente legge, al fine di esercitare una verifica costante del conseguimento degli obiettivi;

h) organizza incontri periodici tra lo staff, gli organismi e gli operatori dello spettacolo.







Art. 6. OSSERVATORIO REGIONALE DELLO SPETTACOLO



1) Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la struttura di staff, un “Osservatorio regionale dello spettacolo”, di seguito definito Osservatorio, avente compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzate alla crescita culturale, all’integrazione sociale, allo sviluppo economico e all‘espressione dell’identità regionale da conseguirsi nell’ambito delle attività dello spettacolo.



2) L’Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) esegue il monitoraggio ed il censimento degli organismi operanti nel settore in ambito

regionale;

b) predispone il censimento delle strutture utilizzabili;

c) effettua la valutazione dei risultati delle esperienze di programmazione delle attività di spettacolo attuate nel territorio e della redditività dei progetti;

d) elabora un “Rapporto annuale sullo spettacolo in Sardegna”, finalizzato alla valutazione degli andamenti del settore e dell’efficacia dell’intervento regionale. I Rapporti annuali relativi ad un triennio costituiscono parte integrante del successivo Documento di Programmazione, al fine di garantire un rapporto inscindibile tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;

e) provvede alla valorizzazione del patrimonio storico locale legato allo spettacolo attraverso la costituzione di un “Archivio storico dello spettacolo”, che raccoglie tutta la documentazione inerente la storia dello spettacolo in Sardegna. Tale Archivio è costantemente aggiornato e posto a servizio degli operatori;

f) provvede a creare sul portale della Regione uno specifico sito dedicato allo spettacolo nell’ambito del quale siano:

1. pubblicizzate le manifestazioni, le attività e le iniziative nell’ambito dello spettacolo a livello regionale;

2. resi pubblici i progetti e gli interventi finanziati dalla Regione;

g) si occupa della diffusione e promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale di tutti i prodotti della cultura sarda connessi all’attività dello spettacolo;

h) coordina e pubblica il Calendario trimestrale e il Calendario annuale delle manifestazioni e di tutte le attività finanziate dalla Regione;

i) predispone “l’Albo degli operatori dello spettacolo”, di cui al successivo art. 8, approvati dalla Giunta, sentito il parere del Comitato.



3) Modalità di funzionamento e di costituzione dell’Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.



4) Ai soggetti pubblici e privati, destinatari dei finanziamenti ai sensi della presente legge, e richiesta la collaborazione alle attività dell’Osservatorio mediante la fornitura di dati e informazioni.







Art. 7. ISTITUZIONI DI RILEVANZA REGIONALE



1) Con provvedimento della Giunta regionale è istituito un “Elenco delle Istituzioni per lo spettacolo”, di seguito definito Elenco, che individua le istituzioni culturali, operanti nel settore, riconosciute a livello nazionale dallo Stato e distintesi negli ambiti regionale, nazionale ed internazionale per prestigio, autorevolezza, capacità tecniche ed organizzative.



2) Fanno parte di diritto dell’Elenco, le istituzioni soggette a competenze concorrenziali Stato-Regione a norma dell’art.28 della L. 800/1967 e del D.L. 367/1990.



3) La Regione, in tal modo riconosce il ruolo di rilevanza regionale delle Istituzioni individuate nell’Elenco e ne favorisce l’attività mediante l’erogazione di contributi, connessi comunque ad un “Progetto di sviluppo triennale” delle loro attività, da presentarsi prima della redazione del Documento di Programmazione.



4) L’Elenco è soggetto a revisione triennale e le Istituzioni in esso comprese non possono usufruire di altri contributi regionali oltre a quelli previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti da attività non contemplate nella programmazione.



5) Le modalità ed i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco, su proposta dell’Assessore competente in materia di spettacolo, sentito il parere del Comitato e della Commissione consiliare competenti, saranno fissati con delibera della Giunta regionale.







Art. 8. ALBO DEGLI OPERATORI DELLO SPETTACOLO



1) Con provvedimento della Giunta regionale e successivo decreto del Presidente della Regione, èistituito un “Albo degli operatori dello spettacolo”, di seguito definito Albo, che individua i soggetti dotati di professionalità nel settore dello spettacolo in ambito regionale. Tale Albo, predisposto dall’Osservatorio e suddiviso per settori, èfinalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle competenze che caratterizzano il comparto. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo art. 11, l’iscrizione all’Albo costituisce un requisito di accesso privilegiato ai contributi regionali.



2) Le modalità ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo, su proposta dell’Assessore competente in materia di spettacolo, sentito il parere del Comitato e della Commissione consiliare competenti, saranno fissati con la medesima delibera della Giunta regionale, di cui al comma precedente.









TITOLO LII. TIPOLOGIE E MODALITA’ DELL’INTERVENTO REGIONALE





Art. 9. TIPOLOGIE DELL’INTERVENTO REGIONALE



1) Gli obiettivi specificati nel Documento di Programmazione, sono perseguiti mediante il concorso della Regione alle spese correnti di soggetti privati, operanti nel settore, le quali derivano dalle seguenti attività:

a) produzione e distribuzione di spettacoli, realizzati da soggetti che operano in forma stabile sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

b) iniziative di formazione e promozione delle attività di spettacolo;

c) organizzazione di festival, manifestazioni, spettacoli e rassegne nel territorio regionale;

d) attività di formazione degli operatori dello spettacolo, in base alle leggi vigenti, anche in collaborazione con l’Università;

e) iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell’attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;

f) iniziative di formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università;

g) iniziative finalizzate a favorire la mobilità del pubblico;

h) iniziative in favore delle pari opportunità e dell’imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell’occupazione, comprese le forme di spettacoli itineranti;

i) iniziative di partenariato, gemellaggio e consorzi;

j) iniziative di promozione della produzione artistica contemporanea al di fuori del territorio regionale;

k) ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore.



2) La Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per spese d’investimento derivanti dalle seguenti attività:

a) acquisto, allestimento, restauro, adeguamento, qualificazione di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo;

b) interventi di innovazione tecnologica per lo spettacolo;

c) attività di valorizzazione del patrimonio storico e artistico, limitate e connesse all’esclusivo ambito dello spettacolo.



3) Al fine di favorire l’imprenditoria giovanile e le pari opportunità la Regione potrà contribuire attraverso il credito agevolato o la formazione di fondi di aranzia finalizzati ad agevolare l’accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.



4) L’intervento regionale potrà attuarsi esclusivamente a seguito di:

a) presentazione di Progetti;

b) sottoscrizione di Convenzioni con Enti pubblici e privati.







Art. 10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI



1) Con il Documento di Programmazione, la Giunta stabilisce le modalità di richiesta dell’intervento regionale, i criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi. L’entità dei contributi viene determinata nel Piano di intervento annuale in funzione della disponibilità di bilancio;

contestualmente vengono fissati i termini di presentazione delle richieste; 

la comunicazione dell’accettazione della richiesta dovrà avvenire entro 60 gg. dal momento della presentazione.



2) I contributi di cui all’art. 9, comma 1 (spese correnti) sono erogati nella misura del 50% entro 30 giorni dall’approvazione della richiesta; la somma residua è liquidata ad avvenuta esecuzione delle attività per le quali il contributo è stato concesso, secondo le modalità indicate dal Documento stesso, entro 60 gg. dall’avvenuta rendicontazione.



3) I contributi di cui all’art. 9, comma 2 (spese d’investimento) sono concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile per gli organismi privati e del 70 % della spesa ammissibile per gli organismi pubblici, con le modalità ed i tempi di cui al comma precedente. Il tetto di spesa é stabilito nel Documento di programmazione.





TITOLO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Art. 11. NORME TRANSITORIE



1) Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro

conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate dal comma 2 del presente articolo.




Art. 11. BIS ABROGAZIONE DI NORME


1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) L.R. 17/1950, “Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive”, per la parte riguardante lo spettacolo;

b) L.R. 7/1955 “Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche”, per la parte riguardante lo spettacolo;

c) L.R. 38/1973, “Creazione dell’orchestra e del coro stabili della Sardegna”, e successive modifiche e integrazioni;

d) L.R. 64/1986, “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari” e

successive modifiche e integrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

e) L.R. 1/1990, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione”, art. 56 e successive modifiche e integrazioni;

f) L.R. 30/1993, “Disposizioni varie in materia di attività culturali e sociali”, art. 4;

g) L.R. 50/1993, “Disposizioni integrative e modificative della L.R. 17/1993, Legge

finanziaria 1993”, art. 16;

h) L.R. 6/1995, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995)”, art.50;

i) L.R. 28/1995, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n.6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n.7, e disposizioni varie”, art.30;

j) L.R. 26/1997, “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”, per la parte riguardante lo spettacolo;

k) L.R. 28/1997, “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica”;

l) L.R. 4/2000, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, art. 39.



2) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed 1) del precedente comma 2, sono valide sino all’approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell’art. 3 della presente legge.





TITOLO V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art 13. NORMA FINANZIARIA


1) Le spese previste per l’attuazione della presente legge sono valutate in euro 26.772.000 per l’anno 2005 ed in euro 11.620.000 per gli anni successivi; alle stesse si fa fronte con l’utilizzo delle risorse già previste dalle disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 2 e per le quali è disposta la relativa soppressione.



2) Nel bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 sono apportate le seguenti variazioni:



11 - PUBBLICA ISTRUZIONE



in diminuzione



UPB 511.021 Interventi per manifestazioni tradizionali

musicali e dell’identità.

anno 2004 ---------

anno 2005 euro 2.902.000

anno 2006 ---------

(SOPPRESSA)



UPB 511.041 (DV) Interventi per attività e

manifestazioni culturali e di spettacolo.

anno 2004 ----------

anno 2005 euro 23.700.000

anno 2006 euro 11.620.000

mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli

11326, 11334 e 11335.



UPB 511.042 Investimenti per attività culturali.

anno 2004 ----------

anno 2005 euro 170.000

anno 2006 ----------

mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel

capitolo 11341.



in aumento

UPB S11.041 (NI) Serv. 04(04.38)1

anno 2004 ----------

anno 2005 euro 10.200.000

anno 2006 euro 10.200.000



UPB S11.141 (NI) Serv. 04(04.38)1

Interventi per attività di spettacolo.

anno 2004 ----------

anno 2005 euro 16.402.000

anno 2006 euro 1.420.000



UPB S11.142 (NI) Serv. 04(04.38)11

Investimenti per attività di spettacolo.

anno 2004 ----------

anno 2005 euro 170.000

anno 2006 ----------





3) La ripartizione in capitoli, ai fini della specificazione per tipologie di intervento previste dall’art. 9, è effettuata ai termini dell’articolo 12 bis, comma 6 della L.R. 11/1983.



4) Alle spese previste per l’attuazione della presente legge si provvede con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2004-2006 ed a quelle corrispondenti dei bilanci delle Regione per gli anni successivi.

A segus